Art. 191.
                        Scadenza dei termini

  1.  I  termini  previsti  nel  presente  codice sono prorogabili su
istanza  presentata  prima  della  loro scadenza all'Ufficio italiano
brevetti   e   marchi,   salvo  che  il  termine  sia  indicato  come
improrogabile.
  2. Su richiesta motivata la proroga puo' essere concessa fino ad un
massimo di sei mesi dalla data di scadenza o di comunicazione con cui
l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha fissato il termine.