Art. 43. 
    Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni 
 
  1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni
sono tenuti a notificare all'Autorita' le intese e le  operazioni  di
concentrazione, al fine di consentire, secondo le procedure  previste
in apposito regolamento adottato dall'Autorita' medesima, la verifica
del rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 
  2. L'Autorita', su  segnalazione  di  chi  vi  abbia  interesse  o,
periodicamente,   d'ufficio,   individuato   il   mercato   rilevante
conformemente ai  principi  di  cui  agli  articoli  15  e  16  della
direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  7
marzo 2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema  integrato
delle comunicazioni  e  nei  mercati  che  lo  compongono,  posizioni
dominanti e che siano rispettati i limiti di cui ai commi  7,  8,  9,
10, 11 e 12, tenendo conto, fra l'altro, oltre che  dei  ricavi,  del
livello  di  concorrenza  all'interno  del  sistema,  delle  barriere
all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di  efficienza  economica
dell'impresa nonche' degli  indici  quantitativi  di  diffusione  dei
programmi radiotelevisivi, dei  prodotti  editoriali  e  delle  opere
cinematografiche o fonografiche. 
  3. L'Autorita', qualora accerti  che  un'impresa  o  un  gruppo  di
imprese operanti nel sistema integrato delle comunicazioni  si  trovi
nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui
ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, adotta un atto di  pubblico  richiamo,
segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo
di imprese e il singolo mercato interessato.  In  caso  di  accertata
violazione dei predetti limiti  l'Autorita'  provvede  ai  sensi  del
comma 5. 
  4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le  intese
che contrastano con i divieti di cui al presente articolo sono nulli. 
  5. L'Autorita', adeguandosi al  mutare  delle  caratteristiche  dei
mercati, ferma restando la nullita' di  cui  al  comma  4,  adotta  i
provvedimenti necessari per eliminare o impedire  il  formarsi  delle
posizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, o comunque lesive del
pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel
rispetto del principio del contraddittorio, al  termine  della  quale
interviene affinche' esse  vengano  sollecitamente  rimosse;  qualora
accerti il compimento di atti o di operazioni  idonee  a  determinare
una situazione vietata ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11  e  12,  ne
inibisce la prosecuzione e ordina la  rimozione  degli  effetti.  Ove
l'Autorita' ritenga di  dover  disporre  misure  che  incidano  sulla
struttura dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di
azienda, e' tenuta a determinare nel provvedimento stesso un  congruo
termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine  non
puo' essere comunque  superiore  a  dodici  mesi.  In  ogni  caso  le
disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al  presente
articolo si applicano in sede di rilascio  ovvero  di  proroga  delle
concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni. 
  6. L'Autorita', con proprio regolamento adottato nel  rispetto  dei
criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla  legge  7  agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i  provvedimenti
di cui al  comma  5,  i  relativi  procedimenti  e  le  modalita'  di
comunicazione. In particolare debbono essere assicurati  la  notifica
dell'apertura   dell'istruttoria   ai   soggetti   interessati,    la
possibilita' di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio
dell'istruttoria, il potere dell'Autorita' di richiedere ai  soggetti
interessati  e  a  terzi  che  ne  siano  in  possesso   di   fornire
informazioni e di esibire  documenti  utili  all'istruttoria  stessa.
L'Autorita' e' tenuta  a  rispettare  gli  obblighi  di  riservatezza
inerenti alla tutela  delle  persone  o  delle  imprese  su  notizie,
informazioni e dati in  conformita'  alla  normativa  in  materia  di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al  trattamento  di
dati personali. 
  7. All'atto  della  completa  attuazione  del  piano  nazionale  di
assegnazione delle frequenze radiofoniche  e  televisive  in  tecnica
digitale,  uno  stesso  fornitore  di  contenuti,  anche   attraverso
societa' qualificabili come controllate  o  collegate  ai  sensi  dei
commi 13, 14 e 15, non puo' essere  titolare  di  autorizzazioni  che
consentano di diffondere  piu'  del  20  per  cento  del  totale  dei
programmi  televisivi  o  piu'  del  20  per  cento   dei   programmi
radiofonici irradiabili su frequenze terrestri  in  ambito  nazionale
mediante le reti previste dal medesimo piano. 
  8.  Fino  alla  completa  attuazione   del   piano   nazionale   di
assegnazione delle  frequenze  televisive  in  tecnica  digitale,  il
limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto e' del 20
per cento ed  e'  calcolato  sul  numero  complessivo  dei  programmi
televisivi concessi o irradiati  anche  ai  sensi  dell'articolo  23,
comma 1, della  legge  n.  112  del  2004,  in  ambito  nazionale  su
frequenze terrestri  indifferentemente  in  tecnica  analogica  o  in
tecnica  digitale.  I  programmi  televisivi  irradiati  in   tecnica
digitale  possono  concorrere  a  formare  la  base  di  calcolo  ove
raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione.  Al
fine del rispetto del limite del 20 per cento non  sono  computati  i
programmi  che  costituiscono  la  replica  simultanea  di  programmi
irradiati in tecnica analogica. Il presente criterio  di  calcolo  si
applica solo ai soggetti i  quali  trasmettono  in  tecnica  digitale
programmi che raggiungono una copertura pari al 50  per  cento  della
popolazione nazionale. 
  9. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti
nei  singoli  mercati  che  compongono  il  sistema  integrato  delle
comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione  nel  registro  degli
operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma
6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio  1997,  n.  249,  non
possono ne'  direttamente,  ne'  attraverso  soggetti  controllati  o
collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori  al
20 per cento dei  ricavi  complessivi  del  sistema  integrato  delle
comunicazioni. 
  10.  I  ricavi  di  cui  al  comma  9  sono  quelli  derivanti  dal
finanziamento del servizio  pubblico  radiotelevisivo  al  netto  dei
diritti dell'erario, da pubblicita' nazionale e locale anche in forma
diretta,  da  televendite,  da  sponsorizzazioni,  da  attivita'   di
diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di
azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici  a  carattere
continuativo e  da  provvidenze  pubbliche  erogate  direttamente  ai
soggetti esercenti le attivita' indicate  all'articolo  2,  comma  1,
lettera l), da offerte televisive a pagamento,  dagli  abbonamenti  e
dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari  e
fonografici commercializzati in allegato, nonche'  dalle  agenzie  di
stampa   a   carattere   nazionale,   dall'editoria   elettronica   e
annuaristica anche per il tramite di internet e  dalla  utilizzazione
delle opere cinematografiche nelle diverse  forme  di  fruizione  del
pubblico. 
  11. Le imprese, anche attraverso societa' controllate o  collegate,
i cui ricavi  nel  settore  delle  comunicazioni  elettroniche,  come
definito ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 1°  agosto
2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei  ricavi  complessivi
di quel settore, non possono conseguire nel sistema  integrato  delle
comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo. 
  12. I soggetti che  esercitano  l'attivita'  televisiva  in  ambito
nazionale attraverso piu' di una  rete  non  possono,  prima  del  31
dicembre  2010,  acquisire  partecipazioni  in  imprese  editrici  di
giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove  imprese
editrici di giornali quotidiani. Il divieto  si  applica  anche  alle
imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi  dell'articolo
2359 del codice civile. 
  13. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti  vietate
dal presente testo unico nel sistema integrato  delle  comunicazioni,
si considerano  anche  le  partecipazioni  al  capitale  acquisite  o
comunque possedute per il tramite di  societa'  anche  indirettamente
controllate, di societa' fiduciarie  o  per  interposta  persona.  Si
considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad
un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche
in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione,  scissione,
scorporo, trasferimento  d'azienda  o  simili  che  interessino  tali
soggetti. Allorche' tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi
forma conclusi,  in  ordine  all'esercizio  concertato  del  voto,  o
comunque  alla  gestione   della   societa',   diversi   dalla   mera
consultazione  tra  soci,  ciascuno  dei  soci  e'  considerato  come
titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o
da essi controllate. 
  14. Ai fini del presente testo unico il controllo  sussiste,  anche
con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi  previsti
dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile. 
  15. Il controllo si considera esistente nella forma  dell'influenza
dominante,  salvo  prova  contraria,  allorche'  ricorra  una   delle
seguenti situazioni: 
    a) esistenza  di  un  soggetto  che,  da  solo  o  in  base  alla
concertazione con altri soci, abbia la possibilita' di esercitare  la
maggioranza  dei  voti  dell'assemblea  ordinaria  o  di  nominare  o
revocare la maggioranza degli amministratori; 
    b)  sussistenza  di  rapporti,  anche  tra  soci,  di   carattere
finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire  uno  dei
seguenti effetti: 
      1) la trasmissione degli utili e delle perdite; 
      2) il coordinamento della gestione dell'impresa con  quella  di
altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; 
      3)  l'attribuzione  di  poteri  maggiori  rispetto   a   quelli
derivanti dalle azioni o dalle quote possedute; 
      4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli  legittimati  in
base  all'assetto  proprietario  di   poteri   nella   scelta   degli
amministratori e dei dirigenti delle imprese; 
    c) l'assoggettamento a direzione comune, che puo' risultare anche
in  base  alle  caratteristiche  della  composizione   degli   organi
amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi. 
  16. L'Autorita' vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati
relativi al sistema integrato delle comunicazioni, rendendo  pubblici
con apposite  relazioni  annuali  al  Parlamento  i  risultati  delle
analisi  effettuate,  nonche'  pronunciandosi   espressamente   sulla
adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo. 
 
          Note all'art. 43:
              -  Per le direttive 2002/21/CE del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  7 marzo  2002  si vedano le note alle
          premesse.
              -  La  legge  7 agosto  1990,  n.  241  (Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso  ai  documenti  amministrativi) e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
              -  Per  l'art. 23 della legge n. 112 del 2004 si vedano
          le note all'art. 15.
              -  Per  l'art. 1 della legge n. 249 del 1997 si veda la
          nota all'art. 13.
              -  L'art.  2359  del  codice  civile concerne: Societa'
          controllate e societa' collegate.
              -  Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo n. 259
          del 2003, e' il seguente:
              «Art. 18. (Procedura per la definizione dei mercati). -
          1.   L'Autorita',  tenendo  in  massima  considerazione  le
          raccomandazioni relative ai mercati rilevanti di prodotti e
          servizi  del  settore  delle comunicazioni elettroniche, di
          seguito   denominate   «le  raccomandazioni»,  e  le  linee
          direttrici,  definisce i mercati rilevanti conformemente ai
          principi  del  diritto della concorrenza e sulla base delle
          caratteristiche  e  della  struttura  del mercato nazionale
          delle comunicazioni elettroniche. Prima di definire mercati
          diversi   da   quelli  individuati  nelle  raccomandazioni,
          l'Autorita'  applica la procedura di cui agli articoli 11 e
          12.».