Art. 143 
        Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici 
 (art. 19, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, legge n. 109/1994; art. 
  87, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) 
 
  1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola,  ad  oggetto
la   progettazione   definitiva,   la   progettazione   esecutiva   e
l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita', e  di  lavori
ad essi strutturalmente e direttamente  collegati,  nonche'  la  loro
gestione funzionale ed economica. 
  2. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto  definitivo
ed  esecutivo,  ovvero  del  progetto  definitivo,  l'oggetto   della
concessione,  quanto  alle  prestazioni  progettuali,   puo'   essere
circoscritto  al  completamento  della  progettazione,  ovvero   alla
revisione della medesima, da parte del concessionario. 
  3. La controprestazione a favore del  concessionario  consiste,  di
regola,  unicamente  nel  diritto  di  gestire  funzionalmente  e  di
sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. 
  4. Tuttavia, il soggetto concedente  stabilisce  in  sede  di  gara
anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare
nei confronti degli utenti prezzi inferiori a  quelli  corrispondenti
alla remunerazione degli investimenti e  alla  somma  del  costo  del
servizio e  dell'ordinario  utile  di  impresa,  ovvero  qualora  sia
necessario   assicurare   al    concessionario    il    perseguimento
dell'equilibrio  economico-finanziario  degli  investimenti  e  della
connessa  gestione  in  relazione  alla  qualita'  del  servizio   da
prestare. Nella  determinazione  del  prezzo  si  tiene  conto  della
eventuale prestazione di beni e servizi da parte  del  concessionario
allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa,
secondo le previsioni del bando di gara. 
  5. A titolo di prezzo, le  amministrazioni  aggiudicatrici  possono
cedere in proprieta' o in diritto di godimento  beni  immobili  nella
propria  disponibilita',   o   allo   scopo   espropriati,   la   cui
utilizzazione sia strumentale o connessa  all'opera  da  affidare  in
concessione, nonche' beni immobili che non assolvono piu' a  funzioni
di  interesse  pubblico,  gia'  indicate   nel   programma   di   cui
all'articolo 128. Si applica l'articolo 53, commi 6, 7, 8, 11, 12. 
  6. La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni. 
  7.  L'offerta  e   il   contratto   devono   contenere   il   piano
economico-finanziario  di  copertura  degli  investimenti   e   della
connessa gestione per  tutto  l'arco  temporale  prescelto  e  devono
prevedere  la  specificazione  del  valore  residuo  al  netto  degli
ammortamenti   annuali,   nonche'    l'eventuale    valore    residuo
dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione. 
  8. La stazione appaltante, al fine di assicurare  il  perseguimento
dell'equilibrio   economico-finanziario   degli   investimenti    del
concessionario, puo' stabilire che la concessione  abbia  una  durata
superiore  a  trenta  anni,  tenendo  conto  del   rendimento   della
concessione, della percentuale del prezzo di  cui  ai  commi  4  e  5
rispetto all'importo totale dei lavori, e dei  rischi  connessi  alle
modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le  condizioni
di base  che  determinano  l'equilibrio  economico-finanziario  degli
investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle  premesse
del contratto,  ne  costituiscono  parte  integrante.  Le  variazioni
apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o  condizioni
di  base,  nonche'  le  norme   legislative   e   regolamentari   che
stabiliscano  nuovi  meccanismi  tariffari  o  nuove  condizioni  per
l'esercizio  delle  attivita'  previste  nella  concessione,   quando
determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua
necessaria revisione,  da  attuare  mediante  rideterminazione  delle
nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del  termine
di scadenza delle concessioni. In mancanza della  predetta  revisione
il concessionario puo' recedere dal contratto. Nel  caso  in  cui  le
variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino  piu'
favorevoli delle precedenti per il concessionario, la  revisione  del
piano dovra' essere effettuata a favore del concedente. 
  9.  Le   amministrazioni   aggiudicatrici   possono   affidare   in
concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica
amministrazione,  in  quanto  funzionali  alla  gestione  di  servizi
pubblici, a condizione che resti a carico del  concessionario  l'alea
economico-finanziaria della gestione dell'opera. 
  10.  Il  concessionario  partecipa  alla  conferenza   di   servizi
finalizzata  all'esame  e  all'approvazione  dei  progetti  di   loro
competenza,  senza  diritto  di  voto.  Resta  ferma   l'applicazione
dell'articolo 14-quinquies della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive modificazioni. 
 
          Nota all'art. 143: 
              - Il testo dell'art. 14-quinquies della legge 7  agosto
          1990, n. 241, citata all'art. 2, e' il seguente: 
              "Art. 14-quinquies (Conferenza di servizi in materia di
          finanza di progetto). - 1. Nelle ipotesi di  conferenza  di
          servizi   finalizzata   all'approvazione    del    progetto
          definitivo in relazione alla quale trovino applicazione  le
          procedure di cui agli  articoli  37-bis  e  seguenti  della
          legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  sono  convocati  alla
          conferenza,  senza  diritto  di  voto,  anche  i   soggetti
          aggiudicatari di concessione  individuati  all'esito  della
          procedura di cui all'art. 37-quater della legge n. 109  del
          1994, ovvero  le  societa'  di  progetto  di  cui  all'art.
          37-quinquies della medesima legge.".