Art. 59. 
Libera prestazione di servizi per l'attivita' di guida turistica e di
                      accompagnatore turistico 
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  sentito
il Ministro per le politiche  europee,  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  secondo  le  modalita'  di   cui
all'articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001  n.  135,  possono
essere adottati, nel rispetto del diritto comunitario e dell'articolo
9, comma 3, criteri per rendere uniformi le valutazioni ai fini della
verifica della occasionalita' e della temporaneita' delle prestazioni
professionali per l'attivita' di guida turistica e di  accompagnatore
turistico. 
 
          Nota all'art. 59: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, della legge
          29 marzo 2001, n. 135, recante: «Riforma della legislazione
          nazionale del turismo.»: 
              «Art. 2 (Competenze). - 1.-3. (omissis) 
              4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
          definisce, ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 31
          marzo 1998, n. 112, con proprio decreto, i principi  e  gli
          obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo  del  sistema
          turistico.  Il  decreto  e'  adottato   d'intesa   con   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          sentite  le  associazioni  di  categoria  degli   operatori
          turistici e  dei  consumatori.  Lo  schema  di  decreto  e'
          trasmesso alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica ai fini della espressione del  parere  da  parte
          delle competenti Commissioni  parlamentari  permanenti.  Il
          decreto, al fine di assicurare l'unitarieta'  del  comparto
          turistico e la tutela  dei  consumatori,  delle  imprese  e
          delle professioni turistiche, stabilisce: 
                a) le terminologie omogenee e lo standard minimo  dei
          servizi di informazione e di accoglienza ai turisti; 
                b)  l'individuazione  delle  tipologie   di   imprese
          turistiche  operanti  nel  settore  e  delle  attivita'  di
          accoglienza non convenzionale; 
                c) i criteri e le modalita' dell'esercizio  su  tutto
          il territorio nazionale delle  imprese  turistiche  per  le
          quali si ravvisa la  necessita'  di  standard  omogenei  ed
          uniformi; 
                d) gli standard minimi di qualita'  delle  camere  di
          albergo  e   delle   unita'   abitative   delle   residenze
          turistico-alberghiere  e  delle  strutture   ricettive   in
          generale; 
                e)  gli  standard  minimi  di  qualita'  dei  servizi
          offerti dalle imprese turistiche  cui  riferire  i  criteri
          relativi alla classificazione delle strutture ricettive; 
                f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e  le
          associazioni che svolgono attivita'  similare,  il  livello
          minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni,  anche
          in relazione ad  analoghi  standard  utilizzati  nei  Paesi
          dell'Unione europea; 
                g) i requisiti e le modalita' di esercizio  su  tutto
          il territorio nazionale delle professioni turistiche per le
          quali si ravvisa  la  necessita'  di  profili  omogenei  ed
          uniformi,   con   particolare   riferimento   alle    nuove
          professionalita' emergenti nel settore; 
                h) i requisiti e gli standard minimi delle  attivita'
          ricettive gestite senza scopo di lucro; 
                i) i requisiti e gli standard minimi delle  attivita'
          di accoglienza non convenzionale; 
                l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali
          e   delle   loro   pertinenze   concessi   per    attivita'
          turistico-ricreative,  di  determinazione,  riscossione   e
          ripartizione dei relativi canoni, nonche' di  durata  delle
          concessioni, al fine  di  garantire  termini  e  condizioni
          idonei  per  l'esercizio  e  lo  sviluppo  delle  attivita'
          imprenditoriali,  assicurando  comunque   l'invarianza   di
          gettito per lo Stato; 
                m)  gli  standard  minimi  di  qualita'  dei  servizi
          forniti dalle imprese che operano nel settore  del  turismo
          nautico; 
                n) i criteri uniformi per l'espletamento degli  esami
          di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.