Art. 59. Libera prestazione di servizi per l'attivita' di guida turistica e di accompagnatore turistico 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001 n. 135, possono essere adottati, nel rispetto del diritto comunitario e dell'articolo 9, comma 3, criteri per rendere uniformi le valutazioni ai fini della verifica della occasionalita' e della temporaneita' delle prestazioni professionali per l'attivita' di guida turistica e di accompagnatore turistico.
Nota all'art. 59: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante: «Riforma della legislazione nazionale del turismo.»: «Art. 2 (Competenze). - 1.-3. (omissis) 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei Ministri definisce, ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con proprio decreto, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto e' adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori. Lo schema di decreto e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Il decreto, al fine di assicurare l'unitarieta' del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, stabilisce: a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti; b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attivita' di accoglienza non convenzionale; c) i criteri e le modalita' dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessita' di standard omogenei ed uniformi; d) gli standard minimi di qualita' delle camere di albergo e delle unita' abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale; e) gli standard minimi di qualita' dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive; f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attivita' similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi dell'Unione europea; g) i requisiti e le modalita' di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessita' di profili omogenei ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalita' emergenti nel settore; h) i requisiti e gli standard minimi delle attivita' ricettive gestite senza scopo di lucro; i) i requisiti e gli standard minimi delle attivita' di accoglienza non convenzionale; l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attivita' turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonche' di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attivita' imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato; m) gli standard minimi di qualita' dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico; n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.