Art. 60. Abrogazioni 1. A fare data dall'entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato il comma 5 dell'articolo 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprieta' industriale. 2. A fare data dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, ed il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229. 3. Il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto nell'articolo 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende fatto al titolo III del presente decreto; tuttavia resta attribuito all'autorita' competente di cui all'articolo 5 la scelta della eventuale misura compensativa da applicare al richiedente. 4. Ogni riferimento contenuto in vigenti disposizioni di legge ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, si intende fatto alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
Nota all'art. 60: - Il testo dell'art. 201, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 2005, n. 52, S.O., cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 201 (Rappresentanza). - 1. Nessuno e' tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un dipendente di altra societa' collegata ai sensi dell'art. 205, comma 3. 2. La nomina di uno o piu' mandatari, qualora non sia fatta nella domanda, oppure con separato atto, autentico o autenticato, puo' farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta. 3. L'atto di nomina o la lettera d'incarico puo' riguardare una o piu' domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi con esclusione delle procedure aventi carattere giurisdizionale. In tale caso, in ogni successiva domanda, istanza e ricorso, il mandatario dovra' fare riferimento alla procura o lettera d'incarico. 4. Il mandato puo' essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all'uopo istituito presso il Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale. 5. (Abrogato) 6. Il mandato puo' essere anche conferito ad un avvocato iscritto nel suo albo professionale.» Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 abrogato dal presente decreto, recava: «Attuazione della direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.». Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, abrogato dal presente decreto, recava: «Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE.». Il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, abrogato dal presente decreto, recava: «Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.».