Art. 60. 
                             Abrogazioni 
  1. A fare data dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  e'
abrogato il comma 5 dell'articolo  201  del  decreto  legislativo  10
febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprieta' industriale. 
  2. A fare data dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  sono
abrogati il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,  il  decreto
legislativo 2 maggio 1994, n.  319,  ed  il  decreto  legislativo  20
settembre 2002, n. 229. 
  3. Il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e
2 maggio 1994, n. 319,  contenuto  nell'articolo  49,  comma  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394,  si
intende fatto al titolo III  del  presente  decreto;  tuttavia  resta
attribuito all'autorita' competente di cui all'articolo 5  la  scelta
della eventuale misura compensativa da applicare al richiedente. 
  4. Ogni riferimento contenuto in vigenti disposizioni di  legge  ai
decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319,
si  intende  fatto  alle  corrispondenti  disposizioni  del  presente
decreto. 
 
          Nota all'art. 60: 
              - Il testo dell'art. 201, del  decreto  legislativo  10
          febbraio 2005, n. 30, pubblicato nella Gazz. Uff.  4  marzo
          2005, n. 52,  S.O.,  cosi'  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 201 (Rappresentanza). - 1. Nessuno  e'  tenuto  a
          farsi  rappresentare  da  un  mandatario  abilitato   nelle
          procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi;
          le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo  di
          un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un
          dipendente di altra societa' collegata ai  sensi  dell'art.
          205, comma 3. 
              2. La nomina di uno o piu' mandatari, qualora  non  sia
          fatta nella domanda, oppure con separato atto, autentico  o
          autenticato, puo' farsi con  apposita  lettera  d'incarico,
          soggetta al pagamento della tassa prescritta. 
              3. L'atto  di  nomina  o  la  lettera  d'incarico  puo'
          riguardare  una  o  piu'   domande   o   in   generale   la
          rappresentanza professionale per ogni procedura  di  fronte
          all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla  commissione
          dei ricorsi con esclusione delle procedure aventi carattere
          giurisdizionale. In tale caso, in ogni successiva  domanda,
          istanza e ricorso, il mandatario  dovra'  fare  riferimento
          alla procura o lettera d'incarico. 
              4.  Il  mandato  puo'  essere  conferito   soltanto   a
          mandatari iscritti in un albo all'uopo istituito presso  il
          Consiglio  dell'ordine   dei   consulenti   in   proprieta'
          industriale. 
              5. (Abrogato) 
              6.  Il  mandato  puo'  essere  anche  conferito  ad  un
          avvocato iscritto nel suo albo professionale.» 
              Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 abrogato
          dal presente decreto, recava: «Attuazione  della  direttiva
          89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento
          dei  diplomi  di  istruzione   superiore   che   sanzionano
          formazioni  professionali  di  una  durata  minima  di  tre
          anni.». 
              Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319,  abrogato
          dal presente decreto, recava: «Attuazione  della  direttiva
          92/51/CEE  relativa  ad  un  secondo  sistema  generale  di
          riconoscimento della formazione professionale  che  integra
          la direttiva 89/48/CEE.». 
              Il decreto  legislativo  20  settembre  2002,  n.  229,
          abrogato dal presente decreto,  recava:  «Attuazione  della
          direttiva  1999/42/CE  che  istituisce  un  meccanismo   di
          riconoscimento   delle   qualifiche   per   le    attivita'
          professionali    disciplinate    dalle     direttive     di
          liberalizzazione   e   dalle   direttive   recanti   misure
          transitorie  e  che  completa  il   sistema   generale   di
          riconoscimento delle qualifiche.».