Art. 55. 
 
                           Sanzioni penali 
 
  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
contravviene alle disposizioni  contenute  nel  Titolo  II,  Capo  I,
concernenti l'obbligo di identificazione, e' punito con la  multa  da
2.600 a 13.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,  l'esecutore
dell'operazione che omette di indicare le  generalita'  del  soggetto
per conto del quale eventualmente esegue  l'operazione  o  le  indica
false e' punito con la reclusione da sei mesi a  un  anno  e  con  la
multa da 500 a 5.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,  l'esecutore
dell'operazione che non fornisce informazioni  sullo  scopo  e  sulla
natura  prevista  dal  rapporto  continuativo  o  dalla   prestazione
professionale o le fornisce false e' punito con l'arresto da sei mesi
a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro. 
  4. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione  di
cui all'articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o  incompleto
e' punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro. 
  5. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione  di
cui all'articolo 52, comma 2, e' punito con la reclusione fino  a  un
anno e con la multa da 100 a 1.000 euro. 
  6. Qualora gli obblighi di identificazione  e  registrazione  siano
assolti  avvalendosi  di  mezzi  fraudolenti,  idonei  ad  ostacolare
l'individuazione del soggetto  che  ha  effettuato  l'operazione,  la
sanzione di cui ai commi 1, 2 e 4 e' raddoppiata. 
  7. Qualora i soggetti di cui all'articolo 11, commi 1, lettera  h),
e 3, lettere c) e d), omettano di eseguire la comunicazione  prevista
dall'articolo 36, comma 4, o la eseguano tardivamente  o  in  maniera
incompleta, si applica la sanzione di cui al comma 4. 
  8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chi,  essendovi
tenuto, viola i divieti di comunicazione di  cui  agli  articoli  46,
comma 1, e 48, comma 4, e' punito con l'arresto da sei mesi a un anno
o con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro. 
  9. Chiunque, al fine di  trarne  profitto  per  se'  o  per  altri,
indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di
pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo  che  abiliti  al
prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione
di servizi, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine  di
trarne profitto per se' o per altri,  falsifica  o  altera  carte  di
credito o di  pagamento  o  qualsiasi  altro  documento  analogo  che
abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o  alla
prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte
o  documenti  di  provenienza  illecita  o  comunque  falsificati   o
alterati, nonche' ordini di pagamento prodotti con essi.