Art. 81.
                       Requisiti di sicurezza

  1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonche' le
installazioni  e  gli impianti elettrici ed elettronici devono essere
progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.
  2.  Ferme  restando  le disposizioni legislative e regolamentari di
recepimento  delle  direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i
macchinari,  le  apparecchiature,  le installazioni e gli impianti di
cui  al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se
sono   realizzati   secondo  le  norme  di  buona  tecnica  contenute
nell'allegato IX.
  3.  Le  procedure  di  uso e manutenzione devono essere predisposte
tenendo   conto   delle   disposizioni   legislative  vigenti,  delle
indicazioni   contenute   nei  manuali  d'uso  e  manutenzione  delle
apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di
quelle  indicate nelle norme di buona tecnica contenute nell'allegato
IX.