Art. 85.
      Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature

  1.  Il  datore  di  lavoro  provvede  affinche'  gli  edifici,  gli
impianti,  le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli
determinati   dall'innesco   elettrico  di  atmosfere  potenzialmente
esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie o polveri
infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di
materiali esplosivi.
  2.  Le  protezioni  di  cui al comma 1 si realizzano utilizzando le
specifiche  disposizioni  di cui al presente decreto legislativo e le
pertinenti norme di buona tecnica di cui all'allegato IX.