Art. 85.
Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
1. Il datore di lavoro provvede affinche' gli edifici, gli
impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli
determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente
esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie o polveri
infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di
materiali esplosivi.
2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le
specifiche disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le
pertinenti norme di buona tecnica di cui all'allegato IX.