Art. 86.
                              Verifiche

  1.  Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica  22  ottobre  2001,  n.  462, il datore di lavoro provvede
affinche'  gli  impianti  elettrici  e gli impianti di protezione dai
fulmini,  siano  periodicamente  sottoposti  a  controllo  secondo le
indicazioni  delle  norme di buona tecnica e la normativa vigente per
verificarne  lo  stato di conservazione e di efficienza ai fini della
sicurezza.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
del  Ministro  della  salute  vengono  stabilite,  sulla  base  delle
disposizioni  vigenti,  le modalita' ed i criteri per l'effettuazione
delle verifiche di cui al comma 1.
  3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato
e tenuto a disposizione dell'autorita' di vigilanza.
 
          Note all'art. 86:
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          22 ottobre 2001, n. 462 (Regolamento di semplificazione del
          procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi
          di   protezione   contro   le   scariche  atmosferiche,  di
          dispositivi  di  messa  a  terra di impianti elettrici e di
          impianti   elettrici   pericolosi),   e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2002, n. 6.