Art. 86.
Verifiche
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede
affinche' gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai
fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le
indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per
verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della
sicurezza.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
del Ministro della salute vengono stabilite, sulla base delle
disposizioni vigenti, le modalita' ed i criteri per l'effettuazione
delle verifiche di cui al comma 1.
3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato
e tenuto a disposizione dell'autorita' di vigilanza.
Note all'art. 86:
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
22 ottobre 2001, n. 462 (Regolamento di semplificazione del
procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi
di protezione contro le scariche atmosferiche, di
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di
impianti elettrici pericolosi), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2002, n. 6.