Art. 86
                    Cassa militare delle ammende

1. Presso il Comando degli stabilimenti militari di pena e' istituita
una  cassa  militare delle ammende, nella quale sono versate le somme
dovute secondo le disposizioni della legge penale militare.
2.  Le  somme  come  sopra  versate  sono  destinate, in relazione ai
condannati  militari,  a  scopi  analoghi  a  quelli  indicati  nelle
disposizioni di ordinamento penitenziario comune.
3.  Il  funzionamento  della  predetta  cassa,  la gestione dei fondi
relativi  e  le  loro erogazioni sono disciplinate con il decreto del
Ministro della difesa di cui all'articolo 77. Sulla specifica materia
e'  necessario  il  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle
finanze.