Art. 113

       Principi e disposizioni comuni alle direzioni generali

  1.  Le  Direzioni generali del Ministero della difesa, in numero di
nove,  sono  organizzate secondo criteri di omogeneita' funzionale, e
le  relative  strutture ordinative e competenze sono disciplinate con
decreti del Ministro della difesa.
  2. Sono direzioni generali del Ministero della difesa:
  a) la direzione generale per il personale militare;
  b) la direzione generale per il personale civile;
  c)  la  direzione  generale della previdenza militare, della leva e
del collocamento al lavoro dei volontari congedati;
  d) la direzione generale degli armamenti terresti;
  e) la direzione generale degli armamenti navali;
  f) la direzione generale degli armamenti aeronautici;
  g) la direzione generale dei lavori e del demanio;
  h) la direzione generale della sanita' militare;
  i) la direzione generale di commissariato e di servizi generali.
  3.  I  dirigenti  generali  delle Direzioni generali interessate da
eventuali  atti  di  riorganizzazione di cui all'articolo 10, comma 3
del codice adottano i conseguenti provvedimenti organizzativi.
  4. Con uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare,
adottati  ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge
23  agosto 1988, n. 400, si provvede alla individuazione degli uffici
e  dei  posti di livello dirigenziale non generale, in numero massimo
di   trecentodiciotto,   e  dei  relativi  compiti,  nell'ambito  del
Segretariato  generale,  delle  direzioni  generali  e  degli  uffici
centrali.
 
          Note all'art. 113: 
          - Per l'art. 17 della legge 23  agosto  1998,  n.  400,  si
          vedano le note all'art. 106.