Art. 113 Principi e disposizioni comuni alle direzioni generali 1. Le Direzioni generali del Ministero della difesa, in numero di nove, sono organizzate secondo criteri di omogeneita' funzionale, e le relative strutture ordinative e competenze sono disciplinate con decreti del Ministro della difesa. 2. Sono direzioni generali del Ministero della difesa: a) la direzione generale per il personale militare; b) la direzione generale per il personale civile; c) la direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati; d) la direzione generale degli armamenti terresti; e) la direzione generale degli armamenti navali; f) la direzione generale degli armamenti aeronautici; g) la direzione generale dei lavori e del demanio; h) la direzione generale della sanita' militare; i) la direzione generale di commissariato e di servizi generali. 3. I dirigenti generali delle Direzioni generali interessate da eventuali atti di riorganizzazione di cui all'articolo 10, comma 3 del codice adottano i conseguenti provvedimenti organizzativi. 4. Con uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale, in numero massimo di trecentodiciotto, e dei relativi compiti, nell'ambito del Segretariato generale, delle direzioni generali e degli uffici centrali.
Note all'art. 113: - Per l'art. 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400, si vedano le note all'art. 106.