Art. 114 Direzione generale per il personale militare 1. La Direzione generale per il personale militare, in particolare: a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, il trattamento economico, le politiche per le pari opportunita', la concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale di truppa in ferma prefissata e in servizio permanente, dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri; b) provvede al recupero crediti; c) tratta l'infortunistica ordinaria e speciale NATO; d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia. 2. La direzione generale e' diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate ed e' articolata in ventisette uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.