Art. 114

            Direzione generale per il personale militare

  1. La Direzione generale per il personale militare, in particolare:
  a)  cura  il  reclutamento,  lo  stato giuridico, l'avanzamento, la
disciplina,   la  documentazione  caratteristica  e  matricolare,  le
provvidenze,  il  trattamento  economico,  le  politiche  per le pari
opportunita',  la  concessione  e  perdita di ricompense, distinzioni
onorifiche  e  onorificenze  degli ufficiali, dei sottufficiali e del
personale  di  truppa  in  ferma prefissata e in servizio permanente,
dell'Esercito   italiano,  della  Marina  militare,  dell'Aeronautica
militare e dell'Arma dei carabinieri;
  b) provvede al recupero crediti;
  c) tratta l'infortunistica ordinaria e speciale NATO;
  d)  cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di
responsabilita'  amministrativa  e  contabile,  il  recupero di danni
erariali e ogni altra attivita' demandata in materia.
  2.  La  direzione  generale  e'  diretta da un ufficiale generale o
grado   corrispondente   delle  Forze  armate  ed  e'  articolata  in
ventisette  uffici  dirigenziali  non  generali,  i  cui compiti sono
definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.