Art. 115

             Direzione generale per il personale civile

  1. La Direzione generale per il personale civile, in particolare:
  a)   cura  il  reclutamento,  lo  stato  giuridico,  l'impiego,  la
formazione, le variazioni delle posizioni di stato, la disciplina, la
documentazione  caratteristica  e  matricolare,  le  provvidenze,  le
politiche  per  le  pari  opportunita',  il  trattamento  economico e
previdenziale del personale civile della Difesa, dei professori delle
accademie   e  istituti  militari  di  formazione  e  dei  magistrati
militari;
  b)  cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di
responsabilita'  amministrativa  e  contabile,  il  recupero di danni
erariali e ogni altra attivita' demandata in materia.
  2.  La  Direzione  generale  e'  diretta da un dirigente civile del
ruolo  dei dirigenti del Ministero ed e' articolata in ventuno uffici
dirigenziali  non  generali,  i cui compiti sono definiti con decreto
ministeriale di natura non regolamentare.