Art. 116

Direzione generale  della  previdenza  militare,  della  leva  e  del
           collocamento al lavoro dei volontari congedati

  1.  La  Direzione  generale della previdenza militare, della leva e
del collocamento al lavoro dei volontari congedati, in particolare:
  a)   provvede   alle   attivita'  connesse  con  la  sospensione  e
l'eventuale  ripristino  del  servizio  obbligatorio  di  leva di cui
all'articolo 1929 del codice;
  b)   svolge   attivita'   per   il   sostegno  alla  ricollocazione
professionale dei volontari congedati;
  c)   cura   il  trattamento  di  pensione  normale  e  privilegiato
ordinario,   nonche'   il   trattamento  previdenziale  spettante  al
personale militare;
  d) provvede al riscatto e al riconoscimento dei periodi di servizio
computabili ai fini pensionistici;
  e)   provvede   all'equo   indennizzo  e  al  riconoscimento  della
dipendenza  delle  infermita'  da  causa  di  servizio riguardante il
personale militare;
  f)   provvede   alla   trattazione   delle   materie   relative  al
reclutamento,  lo  stato, l'avanzamento, l'impiego, la disciplina, la
documentazione   caratteristica   e   matricolare  e  il  trattamento
economico  del personale del servizio dell'assistenza spirituale, del
personale  militare  dell'Associazione  dei  cavalieri  italiani  del
sovrano  militare  ordine di Malta e del personale del Corpo militare
della Croce rossa italiana;
  g)  cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di
responsabilita'  amministrativa  e  contabile,  il  recupero di danni
erariali e ogni altra attivita' demandata in materia.
  2.  La  Direzione  generale  e'  diretta da un dirigente civile del
ruolo  dei  dirigenti  del  Ministero  ed e' articolata in diciannove
uffici  dirigenziali  non  generali,  i cui compiti sono definiti con
decreto ministeriale di natura non regolamentare.