Art. 117

            Direzione generale degli armamenti terrestri

  1. La Direzione generale degli armamenti terrestri, in particolare:
  a)   provvede   all'approvvigionamento   e  alla  emanazione  della
normativa  tecnica  relativi  alle armi, alle munizioni, ai materiali
del  genio,  alle mine, agli esplosivi, alle protezioni individuali e
agli  equipaggiamenti  del  combattente,  ai  materiali per la difesa
nucleare,  biologica  e  chimica,  ai  materiali  per  la  protezione
antincendio,  alle  apparecchiature  e  agli equipaggiamenti formanti
parte  integrante  e  inscindibile  dei  sistemi d'arma terrestri, ai
sistemi  missilistici,  ai  mezzi  ruotati,  tattici,  speciali  e da
combattimento  cingolati,  ruotati,  blindati  e  anfibi  e agli auto
motoveicoli,   ai   radar   tattici   di  sorveglianza  dell'area  di
operazioni;
  b)  sovrintende  alle  attivita' di studio, progettazione, sviluppo
tecnico,  costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento dei
materiali di competenza;
  c)  concorre alla formazione di personale tecnico militare e civile
nei settori di competenza;
  d) dispone indagini tecniche sui materiali di competenza;
  e)  cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di
responsabilita'  amministrativa  e  contabile,  il  recupero di danni
erariali e ogni altra attivita' demandata in materia.
  2.  La  Direzione  generale  e'  diretta  da  un ufficiale generale
dell'Esercito   italiano   ed   e'   articolata   in  ventuno  uffici
dirigenziali  non  generali,  i cui compiti sono definiti con decreto
ministeriale di natura non regolamentare.
  3.   Dalla   Direzione   generale   dipendono  due  uffici  tecnici
territoriali  di livello dirigenziale non generale retti da militari,
preposti   all'attuazione   di   programmi   e  accordi  nazionali  e
internazionali  per  l'acquisizione  di  impianti,  mezzi e materiali
forniti  dall'industria  nazionale  ed  estera,  nonche' al controllo
tecnico   dell'esecuzione   dei   contratti   di   competenza,   alla
certificazione  di  qualita'  dei  fornitori  e alla dichiarazione di
conformita' dei prodotti per la presentazione al collaudo.