Art. 119 Direzione generale degli armamenti aeronautici 1. La Direzione generale degli armamenti aeronautici, in particolare: a) provvede all'approvvigionamento e alla emanazione della normativa tecnica relativi agli aeromobili militari e ai mezzi spaziali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, agli impianti, ai mezzi per l'assistenza al volo e per la meteorologia, ai radar per la difesa aerea, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, ai materiali di aviolancio e, ove richiesto, ai carbolubrificanti, nonche' per gli aeromobili militari provvede all'ammissione, alla navigazione aerea, alla certificazione e alla immatricolazione nel registro degli aeromobili militari; b) sovrintende alle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento dei materiali di competenza; c) concorre alla formazione di personale tecnico militare e civile nei settori di competenza; d) dispone indagini tecniche sui materiali di competenza; e) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia. 2. La Direzione generale e' diretta da un ufficiale generale dell'Aeronautica militare ed e' articolata in ventitre uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare. 3. Dalla Direzione generale dipendono tre uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonche' al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualita' dei fornitori e alla dichiarazione di conformita' dei prodotti per la presentazione al collaudo.