Art. 119

           Direzione generale degli armamenti aeronautici

  1.   La   Direzione   generale   degli  armamenti  aeronautici,  in
particolare:
  a)   provvede   all'approvvigionamento   e  alla  emanazione  della
normativa  tecnica  relativi  agli  aeromobili  militari  e  ai mezzi
spaziali,  alle  armi, alle munizioni, agli armamenti, agli impianti,
ai mezzi per l'assistenza al volo e per la meteorologia, ai radar per
la difesa aerea, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti
parte  integrante  e  inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e
spaziali,   ai   materiali   di   aviolancio  e,  ove  richiesto,  ai
carbolubrificanti,  nonche'  per  gli  aeromobili  militari  provvede
all'ammissione,  alla  navigazione  aerea, alla certificazione e alla
immatricolazione nel registro degli aeromobili militari;
  b)  sovrintende  alle  attivita' di studio, progettazione, sviluppo
tecnico,  costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento dei
materiali di competenza;
  c)  concorre alla formazione di personale tecnico militare e civile
nei settori di competenza;
  d) dispone indagini tecniche sui materiali di competenza;
  e)  cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di
responsabilita'  amministrativa  e  contabile,  il  recupero di danni
erariali e ogni altra attivita' demandata in materia.
  2.  La  Direzione  generale  e'  diretta  da  un ufficiale generale
dell'Aeronautica   militare  ed  e'  articolata  in  ventitre  uffici
dirigenziali  non  generali,  i cui compiti sono definiti con decreto
ministeriale di natura non regolamentare.
  3.   Dalla   Direzione   generale   dipendono  tre  uffici  tecnici
territoriali  di livello dirigenziale non generale retti da militari,
preposti   all'attuazione   di   programmi   e  accordi  nazionali  e
internazionali  per  l'acquisizione  di  impianti,  mezzi e materiali
forniti  dall'industria  nazionale  ed  estera,  nonche' al controllo
tecnico   dell'esecuzione   dei   contratti   di   competenza,   alla
certificazione  di  qualita'  dei  fornitori  e alla dichiarazione di
conformita' dei prodotti per la presentazione al collaudo.