Art. 120 Direzione generale dei lavori e del demanio 1. La Direzione generale dei lavori e del demanio, in particolare: a) cura la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo, ordinarie e speciali, comprese le predisposizioni e, su richiesta, le implementazioni dei sistemi informatici nelle infrastrutture; b) provvede all'acquisizione, utilizzazione, amministrazione e dismissione dei beni demaniali militari; c) e' competente in materia di servitu' e di vincoli di varia natura connessi a beni demaniali militari; d) liquida i danni a proprieta' private; e) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unita' operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali; f) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia. 2. La Direzione generale e' diretta da un ufficiale del genio dell'Esercito italiano o del genio Aeronautico, ovvero da un ufficiale del Corpo ingegneri dell'Esercito italiano o del genio navale della Marina militare - settore infrastrutture - laureato in ingegneria civile o lauree equivalenti, di grado non inferiore a generale di brigata o grado corrispondente delle Forze armate, ed e' articolata in ventiquattro uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.