Art. 120

             Direzione generale dei lavori e del demanio

  1. La Direzione generale dei lavori e del demanio, in particolare:
  a)  cura la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle
costruzioni  edili  di  ogni  tipo, ordinarie e speciali, comprese le
predisposizioni  e,  su  richiesta,  le  implementazioni  dei sistemi
informatici nelle infrastrutture;
  b)  provvede  all'acquisizione,  utilizzazione,  amministrazione  e
dismissione dei beni demaniali militari;
  c)  e'  competente  in  materia  di  servitu' e di vincoli di varia
natura connessi a beni demaniali militari;
  d) liquida i danni a proprieta' private;
  e)   cura  la  formazione,  quando  effettuata  presso  gli  organi
dipendenti,  di  personale  tecnico e specializzato militare e civile
per  le  unita'  operative e per gli organi addestrativi, logistici e
territoriali;
  f)  cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di
responsabilita'  amministrativa  e  contabile,  il  recupero di danni
erariali e ogni altra attivita' demandata in materia.
  2.  La  Direzione  generale  e'  diretta  da un ufficiale del genio
dell'Esercito   italiano  o  del  genio  Aeronautico,  ovvero  da  un
ufficiale  del  Corpo  ingegneri  dell'Esercito  italiano o del genio
navale  della  Marina militare - settore infrastrutture - laureato in
ingegneria  civile  o  lauree  equivalenti,  di grado non inferiore a
generale  di brigata o grado corrispondente delle Forze armate, ed e'
articolata  in  ventiquattro  uffici dirigenziali non generali, i cui
compiti   sono  definiti  con  decreto  ministeriale  di  natura  non
regolamentare.