Art. 121

              Direzione generale della sanita' militare

  1. La Direzione generale della sanita' militare, in particolare:
  a) cura l'attivita' sanitaria militare;
  b)  sovrintende  alle  attivita'  di  studio  e  sviluppo  tecnico,
costruzione,    produzione,    approvvigionamento,    trasformazione,
distribuzione,  conservazione,  manutenzione, riparazione, revisione,
recupero  e  alla  emanazione  della  normativa  tecnica  relativa ai
materiali sanitari e farmaceutici;
  c)   cura  la  formazione,  quando  effettuata  presso  gli  organi
dipendenti,  di  personale  tecnico e specializzato militare e civile
per  le  unita'  operative e per gli organi addestrativi, logistici e
territoriali;
  d)  cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di
responsabilita'  amministrativa  e  contabile,  il  recupero di danni
erariali e ogni altra attivita' demandata in materia.
  2.  La  direzione  generale  e'  diretta da un ufficiale generale o
grado  corrispondente  delle  Forze  armate ed e' articolata in dieci
uffici  dirigenziali  non  generali,  i cui compiti sono definiti con
decreto ministeriale di natura non regolamentare.