Art. 121 Direzione generale della sanita' militare 1. La Direzione generale della sanita' militare, in particolare: a) cura l'attivita' sanitaria militare; b) sovrintende alle attivita' di studio e sviluppo tecnico, costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione, conservazione, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alla emanazione della normativa tecnica relativa ai materiali sanitari e farmaceutici; c) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unita' operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali; d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia. 2. La direzione generale e' diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate ed e' articolata in dieci uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.