Art. 113 Dialogo competitivo 1. Ai fini dell'ammissione al dialogo competitivo, il bando indica i requisiti di qualificazione di cui all'articolo 40 del codice nonche' i requisiti prescritti per i progettisti, secondo quanto previsto dalla parte II, titolo I, capo IV, del codice; gli operatori economici devono possedere i predetti requisiti progettuali ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nella proposta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando puo' indicare specifiche modalita' operative con le quali la stazione appaltante dialoga con ciascun candidato ammesso, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 58, commi 7 e 8, del codice. 2. Ai candidati ammessi al dialogo ai sensi dell'articolo 58, comma 5, del codice, e' assegnato un termine per presentare una o piu' proposte, corredate da uno studio di fattibilita' con la relativa previsione di costo. 3. Ai sensi dell'articolo 58, comma 10, del codice, la stazione appaltante puo' richiedere ai candidati ammessi al dialogo di presentare soluzioni migliorative rispetto alle proposte di cui al comma 2 del presente articolo. Sulla base della soluzione o delle soluzioni prescelte e dei relativi studi di fattibilita', la stazione appaltante inserisce l'intervento nella programmazione triennale dei lavori pubblici. 4. Le offerte finali, da presentare ai sensi dell'articolo 58, comma 12, del codice, sono corredate dal progetto preliminare dell'opera e dal capitolato speciale prestazionale. Il progetto preliminare redatto dall'aggiudicatario del dialogo e' inserito nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, comma 1, del codice. 5. Il soggetto affidatario del dialogo provvede alla predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva ed all'esecuzione dell'opera.
Note all'art. 113 - Per il testo dell'art. 40 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle Note all'art. 60. - La parte II, titolo I, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' dedicata alla “Progettazione e concorsi di progettazione”. - Il testo dell'art. 58, commi 5, 7, 8, 10 e 12 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: “5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente all'articolo 64 in cui rendono noti le loro necessita' o obiettivi, che definiscono nel bando stesso o in un documento descrittivo che costituisce parte integrante del bando, nei quali sono altresi' indicati i requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46, i criteri di valutazione delle offerte di cui all'articolo 83, comma 2 e il termine entro il quale gli interessati possono presentare istanza di partecipazione alla procedura. 6. (omissis) 7. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parita' di trattamento di tutti i partecipanti, in particolare non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri. 8. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte ne' altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo. 9. (omissis) 10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finche' non sono in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le loro necessita' o obiettivi. 11. (omissis) 12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le stazioni appaltanti li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto, la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le loro necessita' o obiettivi.” - Il testo dell'art. 128, comma 1, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: “Art. 128 (Programmazione dei lavori pubblici) - 1. L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, gia' previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.”.