Art. 63 
 
 
         Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro 
 
  1. Salva l'iniziativa per la dichiarazione  di  fallimento  assunta
dal debitore o da uno o piu' creditori, il pubblico ministero,  anche
su segnalazione  dell'amministratore  giudiziario  che  ne  rilevi  i
presupposti, chiede al tribunale competente che venga  dichiarato  il
fallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti  a
sequestro o a confisca. 
  2. Nel caso in cui l'imprenditore di cui al comma  1  sia  soggetto
alla procedura di liquidazione coatta amministrativa  con  esclusione
del fallimento, il pubblico ministero chiede al tribunale  competente
l'emissione del provvedimento  di  cui  all'articolo  195  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni. 
  3. Il pubblico ministero segnala alla Banca d'Italia la sussistenza
del procedimento di prevenzione  su  beni  appartenenti  ad  istituti
bancari o creditizi ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al
titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
  4. Quando viene dichiarato il fallimento,  i  beni  assoggettati  a
sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. 
  5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice  delegato  al  fallimento
provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei  terzi  nelle
forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16  marzo  1942,
n. 267, verificando  altresi',  anche  con  riferimento  ai  rapporti
relativi  ai  beni  sottoposti  a  sequestro,  la  sussistenza  delle
condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b),  c)  e  d)  e
comma 3 del presente decreto. 
  6.  Se  nella  massa  attiva   del   fallimento   sono   ricompresi
esclusivamente  beni  gia'  sottoposti  a  sequestro,  il  tribunale,
sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara chiuso  il
fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del  regio  decreto
16 marzo 1942, n. 267. Si applicano in tal caso le disposizioni degli
articoli 52 e seguenti del presente decreto. 
  7. In caso di revoca del sequestro o della  confisca,  il  curatore
procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del  titolo  II
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Se la revoca interviene dopo
la  chiusura  del  fallimento,  il  tribunale   provvede   ai   sensi
dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267  anche  su
iniziativa del pubblico ministero. 
  8. L'amministratore  giudiziario  propone  le  azioni  disciplinate
dalla sezione III del capo III del titolo II  del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267, con  gli  effetti  di  cui  all'articolo  70  del
medesimo decreto, ove siano relative ad atti,  pagamenti  o  garanzie
concernenti i beni oggetto di sequestro. Gli effetti del sequestro  e
della confisca si estendono  ai  beni  oggetto  dell'atto  dichiarato
inefficace. 
 
          Note all'art. 63: 
              - Si riporta il testo degli articoli 70, 92, 119, 121 e
          195  del  citato  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267
          (Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione  controllata  e   della   liquidazione
          coatta  amministrativa),  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  6
          aprile 1942, n. 81: 
              "Art. 70. Effetti della revocazione. 
              La   revocatoria   dei   pagamenti   avvenuti   tramite
          intermediari  specializzati,  procedure  di   compensazione
          multilaterale o dalle societa' previste dall'art.  1  della
          legge 23 novembre 1939, n.  1966,  si  esercita  e  produce
          effetti nei confronti del destinatario della prestazione. 
              Colui che, per  effetto  della  revoca  prevista  dalle
          disposizioni  precedenti,  ha   restituito   quanto   aveva
          ricevuto e' ammesso al  passivo  fallimentare  per  il  suo
          eventuale credito. 
              Qualora la revoca abbia ad oggetto  atti  estintivi  di
          posizioni passive derivanti da rapporti di  conto  corrente
          bancario o comunque rapporti continuativi o  reiterati,  il
          terzo deve restituire una somma pari  alla  differenza  tra
          l'ammontare  massimo  raggiunto  dalle  sue  pretese,   nel
          periodo per il quale e' provata la conoscenza  dello  stato
          d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data
          in cui si e' aperto il concorso. Resta salvo il diritto del
          convenuto  d'insinuare  al  passivo  un  credito  d'importo
          corrispondente a quanto restituito." 
              "Art.  92.  Avviso   ai   creditori   ed   agli   altri
          interessati. 
              Il curatore, esaminate le scritture dell'impreditore ed
          altre fonti di  informazione,  comunica  senza  indugio  ai
          creditori e ai titolari di diritti  reali  o  personali  su
          beni mobili e immobili di  proprieta'  o  in  possesso  del
          fallito, a mezzo posta presso la  sede  dell'impresa  o  la
          residenza del creditore, ovvero a  mezzo  telefax  o  posta
          elettronica: 
              1) che  possono  partecipare  al  concorso  depositando
          nella  cancelleria  del   tribunale,   domanda   ai   sensi
          dell'articolo seguente; 
              2) la data fissata per l'esame dello  stato  passivo  e
          quella entro cui vanno presentate le domande; 
              3)   ogni   utile   informazione   per   agevolare   la
          presentazione della domanda. 
              Se il  creditore  ha  sede  o  risiede  all'estero,  la
          comunicazione puo' essere effettuata al suo  rappresentante
          in Italia, se esistente." 
              "Art. 119.Decreto di chiusura. 
              La chiusura del fallimento e'  dichiarata  con  decreto
          motivato del  tribunale  su  istanza  del  curatore  o  del
          debitore  ovvero  di  ufficio,   pubblicato   nelle   forme
          prescritte nell'art. 17. 
              Quando la chiusura  del  fallimento  e'  dichiarata  ai
          sensi  dell'art.   118,   primo   comma,   n.   4),   prima
          dell'approvazione  del  programma   di   liquidazione,   il
          tribunale decide sentiti il comitato dei  creditori  ed  il
          fallito. 
              Contro  il  decreto  che  dichiara  la  chiusura  o  ne
          respinge la richiesta e' ammesso reclamo a norma  dell'art.
          26. Contro il decreto della corte d'appello il ricorso  per
          cassazione e' proposto nel  termine  perentorio  di  trenta
          giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione  del
          provvedimento per il  curatore,  per  il  fallito,  per  il
          comitato dei creditori e per chi ha proposto il  reclamo  o
          e'  intervenuto  nel  procedimento;  dal  compimento  della
          pubblicita' di cui all'art. 17 per ogni altro interessato. 
              Il decreto di chiusura  acquista  efficacia  quando  e'
          decorso il termine per il reclamo,  senza  che  questo  sia
          stato proposto, ovvero quando il reclamo e' definitivamente
          rigettato. 
              Con i decreti emessi ai sensi del  primo  e  del  terzo
          comma del presente articolo, sono impartite le disposizioni
          esecutive volte ad attuare  gli  effetti  della  decisione.
          Allo stesso modo si provvede a  seguito  del  passaggio  in
          giudicato della sentenza di revoca del fallimento  o  della
          definitivita' del decreto di  omologazione  del  concordato
          fallimentare." 
              "Art. 121. Casi di riapertura del fallimento. 
              Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'art.  118,  il
          tribunale, entro cinque anni dal decreto  di  chiusura,  su
          istanza  del  debitore  o  di  qualunque  creditore,   puo'
          ordinare che il Fallimento gia' chiuso sia riaperto, quando
          risulta che nel patrimonio del fallito  esistano  attivita'
          in misura tale da rendere utile il provvedimento  o  quando
          il fallito offre garanzia di pagare  almeno  il  dieci  per
          cento ai creditori vecchi e nuovi. 
              Il tribunale, con sentenza in camera di  consiglio,  se
          accoglie l'istanza: 
              1) richiama  in  ufficio  il  giudice  delegato  ed  il
          curatore o li nomina di nuovo; 
              2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del
          secondo comma dell'art. 16, eventualmente abbreviandoli non
          oltre la meta'; i creditori gia'  ammessi  al  passivo  nel
          fallimento  chiuso  possono  chiedere   la   conferma   del
          provvedimento di ammissione salvo che  intendano  insinuare
          al passivo ulteriori interessi. 
              La sentenza puo' essere reclamata a norma dell'art. 18. 
              La sentenza e' pubblicata a norma dell'art. 17. 
              Il giudice delegato nomina il comitato  dei  creditori,
          tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori. 
              Per le altre operazioni si seguono le  norme  stabilite
          nei capi precedenti." 
              "Art.  195.  Accertamento   giudiziario   dello   stato
          d'insolvenza    anteriore    alla    liquidazione    coatta
          amministrativa. 
              Se   un'impresa   soggetta   a   liquidazione    coatta
          amministrativa con esclusione del fallimento  si  trova  in
          stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove  l'impresa
          ha  la  sede  principale,  su  richiesta  di  uno  o   piu'
          creditori,  ovvero  dell'autorita'  che  ha  la   vigilanza
          sull'impresa o di questa stessa, dichiara  tale  stato  con
          sentenza.   Il   trasferimento   della   sede    principale
          dell'impresa intervenuto nell'anno  antecedente  l'apertura
          del procedimento, non rileva ai fini della competenza. 
              Con la stessa sentenza o con successivo decreto  adotta
          i  provvedimenti   conservativi   che   ritenga   opportuni
          nell'interesse  dei   creditori   fino   all'inizio   della
          procedura di liquidazione. 
              Prima  di  provvedere  il  tribunale  deve  sentire  il
          debitore,  con  le  modalita'  di  cui   all'art.   15,   e
          l'autorita' governativa che ha la vigilanza sull'impresa. 
              La sentenza e' comunicata entro  tre  giorni,  a  norma
          dell'art. 136 del codice di procedura civile, all'autorita'
          competente  perche'  disponga  la  liquidazione.  Essa   e'
          inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e  nei
          termini  stabiliti  per   la   sentenza   dichiarativa   di
          fallimento. 
              Contro  la  sentenza  predetta  puo'  essere   proposto
          reclamo da qualunque interessato, a norma degli articoli 18
          e 19. 
              Il  tribunale  che   respinge   il   ricorso   per   la
          dichiarazione d'insolvenza provvede con  decreto  motivato.
          Contro il decreto e' ammesso reclamo a norma dell'art. 22. 
              Il  tribunale  provvede  su  istanza  del   commissario
          giudiziale  alla  dichiarazione  d'insolvenza  a  norma  di
          questo  articolo  quando  nel  corso  della  procedura   di
          concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione
          coatta amministrativa, con esclusione  del  fallimento,  si
          verifica la cessazione della procedura e sussiste lo  stato
          di insolvenza. Si applica in ogni caso il  procedimento  di
          cui al terzo comma. 
              Le disposizioni di questo  articolo  non  si  applicano
          agli enti pubblici." 
              - La sezione III del capo III del Titolo II del  citato
          regio decreto 16 marzo 1941, n. 267 reca: Sezione III Degli
          effetti  del  fallimento  sugli  atti  pregiudizievoli   ai
          creditori. 
              - Il titolo IV del  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n.385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria  e
          creditizia.), reca: 
              "Titolo IV 
              Disciplina delle crisi".