Art. 64 
 
 
        Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento 
 
  1. Ove sui beni compresi nel fallimento ai sensi  dell'articolo  42
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sia  disposto  sequestro,  il
giudice delegato al fallimento, sentito il curatore  ed  il  comitato
dei creditori, dispone con decreto non reclamabile la separazione  di
tali beni dalla massa  attiva  del  fallimento  e  la  loro  consegna
all'amministratore giudiziario. 
  2. Salvo quanto previsto dal  comma  7,  i  crediti  ed  i  diritti
vantati nei confronti del  fallimento,  compresi  quelli  inerenti  i
rapporti relativi ai beni sottoposti a  sequestro,  sono  sottoposti,
nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto  16  marzo
1942, n. 267, alla verifica delle condizioni di cui all'articolo  52,
comma 1, lettere b), c) e d), e comma  3  del  presente  decreto.  Il
giudice delegato al fallimento fissa una nuova  udienza  per  l'esame
dello stato passivo  nel  termine  di  novanta  giorni  dal  disposto
sequestro. Sono esclusi dalla verifica di  cui  al  primo  periodo  i
crediti e i diritti che non siano stati ammessi al passivo. 
  3. Alla stessa verifica  sono  soggetti  i  crediti  ed  i  diritti
insinuati  nel  fallimento  dopo  il  deposito  della  richiesta   di
applicazione di una misura di prevenzione. 
  4. Se sono pendenti i giudizi di impugnazione di  cui  all'articolo
98 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e viene disposto sequestro, il
tribunale fallimentare provvede d'ufficio alla  verifica  di  cui  al
comma 2, assegnando alle parti termine perentorio per  l'integrazione
degli atti introduttivi. 
  5. Alle ripartizioni dell'attivo fallimentare  concorrono,  secondo
la disciplina del capo VII del titolo II del regio decreto  16  marzo
1942, n. 267, i soli creditori ammessi  al  passivo  fallimentare  ai
sensi delle disposizioni che precedono. 
  6. Nei limiti di cui all'articolo 53, i creditori di cui al comma 5
sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca  secondo  il  piano  di
pagamento di cui all'articolo 61. Il progetto  di  pagamento  redatto
dall'amministratore giudiziario tiene conto del  soddisfacimento  dei
crediti in sede fallimentare. 
  7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno  per  oggetto
l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso  di  societa'  di
persone,  l'intero  patrimonio  personale  dei  soci  illimitatamente
responsabili, il tribunale, sentito il curatore ed  il  comitato  dei
creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto  ai  sensi
dell'articolo 119 del regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267  e  si
applicano le disposizioni degli articoli 52 e seguenti  del  presente
decreto. 
  8. Se il sequestro o la confisca intervengono dopo la chiusura  del
fallimento, essi si eseguono su quanto  eventualmente  residua  dalla
liquidazione. 
  9. Si applica l'articolo 63, comma 8, ed ove le azioni siano  state
proposte dal curatore, l'amministratore lo sostituisce  nei  processi
in corso. 
  10. Se il  sequestro  o  la  confisca  sono  revocati  prima  della
chiusura del fallimento, i  beni  sono  nuovamente  ricompresi  nella
massa attiva. L'amministratore  giudiziario  provvede  alla  consegna
degli stessi al curatore, il quale prosegue i giudizi di cui al comma
9. 
  11. Se il sequestro o la confisca sono revocati  dopo  la  chiusura
del fallimento, si provvede ai sensi dell'articolo 63, comma 7. 
 
          Note all'art. 64: 
              - Si riporta il testo degli articoli 42 e 98 del citato
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: 
              "Art. 42.Beni del fallito. 
              La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua
          data il fallito dell'amministrazione e della disponibilita'
          dei suoi beni  esistenti  alla  data  di  dichiarazione  di
          fallimento. 
              Sono  compresi  nel  fallimento  anche   i   beni   che
          pervengono al fallito durante  il  fallimento,  dedotte  le
          passivita' incontrate per l'acquisto e la conservazione dei
          beni medesimi. 
              Il curatore, previa  autorizzazione  del  comitato  dei
          creditori,  puo'  rinunciare  ad  acquisire  i   beni   che
          pervengono al fallito  durante  la  procedura  fallimentare
          qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro
          conservazione risultino superiori al presumibile valore  di
          realizzo dei beni stessi." 
              "Art. 98. Impugnazioni. 
              Contro il decreto che rende esecutivo lo stato  passivo
          puo' essere proposta opposizione, impugnazione dei  crediti
          ammessi o revocazione. 
              Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti
          su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda
          sia  stata  accolta  in  parte  o   sia   stata   respinta;
          l'opposizione e' proposta nei confronti del curatore. 
              Con l'impugnazione  il  curatore,  il  creditore  o  il
          titolare di diritti su beni mobili  o  immobili  contestano
          che la domanda di un creditore o di altro  concorrente  sia
          stata accolta; l'impugnazione e' rivolta nei confronti  del
          creditore concorrente, la cui domanda e' stata accolta.  Al
          procedimento partecipa anche il curatore. 
              Con la revocazione  il  curatore,  il  creditore  o  il
          titolare di diritti su beni mobili o  immobili,  decorsi  i
          termini per  la  proposizione  della  opposizione  o  della
          impugnazione, possono  chiedere  che  il  provvedimento  di
          accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che
          essi sono  stati  determinati  da  falsita',  dolo,  errore
          essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti
          decisivi che non sono stati  prodotti  tempestivamente  per
          causa  non  imputabile.  La  revocazione  e'  proposta  nei
          confronti del creditore  concorrente,  la  cui  domanda  e'
          stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando  la
          domanda e' stata respinta. Nel primo caso, al  procedimento
          partecipa il curatore. 
              Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono
          corretti con decreto del giudice delegato  su  istanza  del
          creditore o del curatore, sentito il curatore  o  la  parte
          interessata.". 
              - Per il testo degli articoli 92 e 119 del citato regio
          decreto 16 marzo 1942 n. 267 si vedano le note all'art. 63. 
              - Il Capo VII del Titolo II del regio decreto 16  marzo
          1942,  n.  267   reca:   "Capo   VII   Della   ripartizione
          dell'attivo".