Art. 65 
 
 
                 Rapporti del controllo giudiziario 
        e dell'amministrazione giudiziaria con il fallimento 
 
  1. Il controllo e l'amministrazione giudiziaria non possono  essere
disposti su beni compresi nel fallimento. 
  2.  Quando   la   dichiarazione   di   fallimento   e'   successiva
all'applicazione delle misure di  prevenzione  del  controllo  ovvero
dell'amministrazione giudiziaria, la misura di prevenzione cessa  sui
beni  compresi  nel  fallimento.  La  cessazione  e'  dichiarata  dal
tribunale con ordinanza. 
  3. Nel caso previsto al comma 2, se alla  chiusura  del  fallimento
residuano beni gia' sottoposti alle anzidette misure di  prevenzione,
il tribunale della prevenzione  dispone  con  decreto  l'applicazione
della misura  sui  beni  medesimi,  ove  persistano  le  esigenze  di
prevenzione.