Art. 61 
 
Norme transitorie e disposizioni in materia  di  atti  amministrativi
                         sottoposti a intesa 
 
  1. Il Ministro per i beni e le  attivita'  culturali  approva,  con
proprio decreto da adottarsi entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, norme tecniche e linee  guida
applicative delle disposizioni contenute  nell'articolo  199-bis  del
decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  nonche'  di  quelle
contenute nell'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
n. 42, e successive modificazioni, anche in funzione di coordinamento
rispetto a fattispecie analoghe  o  collegate  di  partecipazione  di
privati  al  finanziamento  o  alla  realizzazione  degli  interventi
conservativi su beni culturali, in particolare mediante  l'affissione
di  messaggi  promozionali  sui  ponteggi  e  sulle  altre  strutture
provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi
pubblicitari. 
  2.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  delle   disposizioni
regolamentari attuative dell'articolo 189, comma 3, nono periodo, del
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni, come modificato dall'articolo 20 del presente decreto,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo  articolo
189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12  aprile  2006,
n. 163, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto,  fatta  salva  la  possibilita'  di  definire,  con
provvedimento dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici
di lavori,  servizi  e  forniture  d'intesa  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, modelli per  la  predisposizione  dei
certificati di esecuzione lavori del contraente generale. A decorrere
dalla medesima data di cui al primo periodo, e'  abrogato  l'allegato
XXII al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  3. Fatta salva la competenza legislativa esclusiva  delle  Regioni,
in caso di mancato raggiungimento dell'intesa  richiesta  con  una  o
piu' Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte  dello
Stato, il Consiglio dei Ministri, ove  ricorrano  gravi  esigenze  di
tutela della  sicurezza,  della  salute,  dell'ambiente  o  dei  beni
culturali ovvero per evitare un  grave  danno  all'Erario  puo',  nel
rispetto  del   principio   di   leale   collaborazione,   deliberare
motivatamente l'atto medesimo, anche senza  l'assenso  delle  Regioni
interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine
per la sua adozione da  parte  dell'organo  competente.  Qualora  nel
medesimo termine e' comunque raggiunta  l'intesa,  il  Consiglio  dei
Ministri  delibera  l'atto  motivando  con  esclusivo  riguardo  alla
permanenza dell'interesse pubblico. 
  4. La disposizione di cui al comma 3 non  si  applica  alle  intese
previste dalle leggi costituzionali, alle Regioni a Statuto  speciale
e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.