Art. 149. Del provvedimento del Consiglio e' data, nei cinque giorni successivi, copia al notaro ed al procuratore del Re presso il tribunale civile nella cui giurisdizione e' la sede del Consiglio. Tanto il notare quanto ii procuratore del Re hanno facolta' di appellare nel termine di otto giorni da che hanno ricevuta la copia del provvedimeto, al tribunale civile, il quale pronunziera' in Camera di consiglio, udito il pubblico ministero.