Art. 149. 
 
  Del  provvedimento  del  Consiglio  e'  data,  nei  cinque   giorni
successivi, copia al notaro  ed  al  procuratore  del  Re  presso  il
tribunale civile nella cui giurisdizione e' la sede del Consiglio. 
 
  Tanto il notare quanto ii procuratore  del  Re  hanno  facolta'  di
appellare nel termine di otto giorni da che hanno ricevuta  la  copia
del provvedimeto, al  tribunale  civile,  il  quale  pronunziera'  in
Camera di consiglio, udito il pubblico ministero.