Art. 152. 
 
  Su l'istanza  fatta  dal  pubblico  ministero,  il  presidente  del
tribunale civile  stabilisce  il  giorno  in  cui  il  notaro  dovra'
comparire davanti al tribunale, per esporre le sue difese. 
 
  Copia dell'istanza e del decreto e' notificata al notaro  nei  modi
stabiliti dal regolamento per le citazioni e nei termini fissati  dal
decreto medesimo. 
 
  Tra  il  giorno  della  notifica  del  decreto   e   quello   della
comparizione devono passare almeno dieci giorni.