Art. 152. Su l'istanza fatta dal pubblico ministero, il presidente del tribunale civile stabilisce il giorno in cui il notaro dovra' comparire davanti al tribunale, per esporre le sue difese. Copia dell'istanza e del decreto e' notificata al notaro nei modi stabiliti dal regolamento per le citazioni e nei termini fissati dal decreto medesimo. Tra il giorno della notifica del decreto e quello della comparizione devono passare almeno dieci giorni.