Art. 153. 
 
  Il  notaro  puo'  comparire  personalmente  o  per  mezzo   di   un
mandatario, munito di un mandato speciale; puo' farsi assistere da un
avvocato o da un procuratore e presentare memorie a sua difesa. 
 
  Il mandato puo' essere scritto in  fine  della  copia  del  decreto
notificata al notaro.