Art. 154. 
 
  Il tribunale, sentito il notaro, ove sia comparso, ed  il  pubblico
ministero, pronunzia in Camera di consiglio sulle istanze proposte. 
 
  Copia  della  sentenza  del  tribunale  deve  essere,  a  cura  del
cancelliere, notificata al notaro ed al pubblico ministero  nei  modi
stabiliti dal regolamento.