Art. 155. La sentenza del tribunale non e' soggetta ad opposizione, ma solo ad appello. L'appello, tanto del notaro quanto del pubblico ministero, e' proposto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, con corso alla Corte, depositato nella cancelleria, e notificato all'altra parte. Il cancelliere deve presentare, non piu' tardi del giorno successivo, il ricorso al presidente che stabilisce il giorno della discussione. Il decreto del presidente sara', a cura del cancelliere, comunicato alle parti almeno cinque giorni prima della discussione. Le norme stabilite negli articoli 152, 153 e 154 saranno osservate nel procedimento avanti la Corte d'appello.