Art. 155. 
 
  La sentenza del tribunale non e' soggetta ad opposizione,  ma  solo
ad appello. 
 
  L'appello, tanto del  notaro  quanto  del  pubblico  ministero,  e'
proposto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza,  con
corso  alla  Corte,  depositato  nella  cancelleria,   e   notificato
all'altra parte. 
 
  Il  cancelliere  deve  presentare,  non  piu'  tardi   del   giorno
successivo, il ricorso al presidente che stabilisce il  giorno  della
discussione. Il decreto del presidente sara', a cura del cancelliere,
comunicato alle parti almeno cinque giorni prima della discussione. 
 
  Le norme stabilite negli articoli 152, 153 e 154 saranno  osservate
nel procedimento avanti la Corte d'appello.