Art. 159. Il notaro che sia stato destituito puo' essere riabilitato all'esercizio notarile con deliberazione del Consiglio notarile: 1° se abbia ottenuta la riabilitazione giusta le prescrizioni delle leggi penali, nel caso che sia stato condannato per uno dei reati indicati nel n. 3 dell'art. 5; 2° se, negli altri casi, siano decorsi almeno 3 anni dalla destituzione o dalla espiazione della pena. La domanda, corredata dei documenti e anche da prove che facciano presumere il ravvedimento del notaro, deve essere presentata al Consiglio notarile da cui dipendeva il notaro quando fu destituito, e la deliberazione del Consiglio deve essere sottoposta alla omologazione della Corte di appello, la quale pronunzia sulla riabilitazione in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. Non potra' mai essere riabilitato all'esercizio il notaro che sia stato condannato per falso, furto, frode, appropriazione indebita qualificata, peculato, truffe e calunnie.