Art. 159. 
 
  Il  notaro  che  sia  stato  destituito  puo'  essere   riabilitato
all'esercizio notarile con deliberazione del Consiglio notarile: 
 
    1° se abbia ottenuta la  riabilitazione  giusta  le  prescrizioni
delle leggi penali, nel caso che sia stato  condannato  per  uno  dei
reati indicati nel n. 3 dell'art. 5; 
 
    2° se, negli altri  casi,  siano  decorsi  almeno  3  anni  dalla
destituzione o dalla espiazione della pena. 
 
  La domanda, corredata dei documenti e anche da prove  che  facciano
presumere il ravvedimento  del  notaro,  deve  essere  presentata  al
Consiglio notarile da cui dipendeva il notaro quando fu destituito, e
la  deliberazione  del  Consiglio   deve   essere   sottoposta   alla
omologazione  della  Corte  di  appello,  la  quale  pronunzia  sulla
riabilitazione in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. 
 
  Non potra' mai essere riabilitato all'esercizio il notaro  che  sia
stato condannato per falso,  furto,  frode,  appropriazione  indebita
qualificata, peculato, truffe e calunnie.