Art. 160. Salvi i diritti riservati alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili dalla legge 12 dicembre 1907, n. 755, i proventi delle pene pecuniarie applicate per contravvenzioni previste da questa legge, sono devoluti alla Cassa del Consiglio notarile del luogo dove ha sede il magistrato che pronuncio' in primo grado.