Art. 160. 
 
  Salvi i diritti riservati alla Cassa di previdenza per le  pensioni
agli impiegati degli archivi notarili dalla legge 12  dicembre  1907,
n.  755,   i   proventi   delle   pene   pecuniarie   applicate   per
contravvenzioni previste da questa legge, sono  devoluti  alla  Cassa
del Consiglio notarile del luogo  dove  ha  sede  il  magistrato  che
pronuncio' in primo grado.