Art. 84 (L)
Contenuto delle norme tecniche (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 4)

  1.  Le  norme  tecniche  per le costruzioni in zone sismiche di cui
all'articolo 83, da adottare sulla base dei criteri generali indicati
dagli  articoli  successivi  e  in  funzione  dei  diversi  gradi  di
sismicita', definiscono:
    a) l'altezza  massima  degli  edifici  in  relazione  al  sistema
costruttivo,  al  grado  di  sismicita'  della zona ed alle larghezze
stradali;
    b) le  distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra
edifici contigui;
    c) le  azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto
del  dimensionamento  degli  elementi  delle costruzioni e delle loro
giunzioni;
    d) il  dimensionamento  e  la  verifica delle diverse parti delle
costruzioni;
    e) le  tipologie  costruttive  per  le  fondazioni  e le parti in
elevazione.
  2.  Le  caratteristiche  generali e le proprieta' fisico-meccaniche
dei  terreni  di  fondazione,  e  cioe'  dei  terreni  costituenti il
sottosuolo  fino  alla profondita' alla quale le tensioni indotte dal
manufatto  assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e
della  stabilita' dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente
accertate.
  3.  Per  le  costruzioni  su  pendii gli accertamenti devono essere
convenientemente  estesi  al  di  fuori  del-l'area  edificatoria per
rilevare  tutti  i  fattori  occorrenti per valutare le condizioni di
stabilita' dei pendii medesimi.
  4. Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire l'entita'
degli  accertamenti  in  funzione della morfologia e della natura dei
terreni e del grado di sismicita'.