Art. 85 (L)
       Azioni sismiche (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 9)

  1. L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in
grado  di  resistere  alle azioni verticali e orizzontali, ai momenti
torcenti   e  ribaltanti  indicati  rispettivamente  alle  successive
lettere  a),  b),  c)  e  d)  e  definiti dalle norme tecniche di cui
all'articolo 83.
    a) azioni  verticali:  non  si tiene conto in genere delle azioni
sismiche  verticali; per le strutture di grande luce o di particolare
importanza,   agli  effetti  di  dette  azioni,  deve  svolgersi  una
opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale;
    b) azioni   orizzontali:   le   azioni  sismiche  orizzontali  si
schematizzano  attraverso  l'introduzione  di  due  sistemi  di forze
orizzontali  agenti  non  contemporaneamente  secondo  due  direzioni
ortogonali;
    c) momenti  torcenti:  ad  ogni  piano deve essere considerato il
momento  torcente  dovuto  alle  forze  orizzontali  agenti  ai piani
sovrastanti  e  in  ogni  caso  non minore dei valori da determinarsi
secondo   le  indicazioni  riportate  dalle  norme  tecniche  di  cui
all'articolo 83;
    d) momenti  ribaltanti:  per  le  verifiche  dei pilastri e delle
fondazioni gli sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante delle
azioni   sismiche  orizzontali  devono  essere  valutati  secondo  le
indicazioni delle norme tecniche di cui all'articolo 83.