Art. 87 (L) Verifica delle fondazioni (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 11) 1. I calcoli di stabilita' del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come specificato dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.