Art. 87 (L)
  Verifica delle fondazioni (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 11)

  1. I   calcoli   di   stabilita'  del  complesso  terreno-opera  di
fondazione   si  eseguono  con  i  metodi  ed  i  procedimenti  della
geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche
orizzontali  applicate  alla  costruzione e valutate come specificato
dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.