Art. 89 (L)
Parere  sugli  strumenti  urbanistici  (legge 3 febbraio 1974, n. 64,
                              art. 13)

  1.  Tutti  i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla
presente  sezione  e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere
il  parere  del  competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti
urbanistici  generali  e  particolareggiati  prima  della delibera di
adozione   nonche'  sulle  lottizzazioni  convenzionate  prima  della
delibera  di  approvazione,  e  loro  varianti ai fini della verifica
della  compatibilita'  delle  rispettive previsioni con le condizioni
geomorfologiche del territorio.
  2.  Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro
sessanta  giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione
comunale.
  3.  In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2
il parere deve intendersi reso in senso negativo.