Art. 20. Per l'uso delle scale portatili composte di due o piu' elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre quanto e' prescritto nel punto a) dell'art. 18, si devono osservare le seguenti disposizioni: a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual casa le estremita' superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse; b) le scale in opera, lunghe piu' di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione; c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale; d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona devo esercitare da terra una continua vigilanza della scala.