Art. 20. 
 
  Per l'uso delle scale portatili composte di  due  o  piu'  elementi
innestati (tipo all'italiana o simili), oltre  quanto  e'  prescritto
nel  punto  a)  dell'art.  18,  si  devono  osservare   le   seguenti
disposizioni: 
    a) la lunghezza della scala in  opera  non  deve  superare  i  15
metri, salvo  particolari  esigenze,  nel  qual  casa  le  estremita'
superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse; 
    b) le scale in opera, lunghe piu' di 8 metri devono essere munite
di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione; 
    c) nessun lavoratore deve  trovarsi  sulla  scala  quando  se  ne
effettua lo spostamento laterale; 
    d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona  devo  esercitare
da terra una continua vigilanza della scala.