Art. 20.
Per l'uso delle scale portatili composte di due o piu' elementi
innestati (tipo all'italiana o simili), oltre quanto e' prescritto
nel punto a) dell'art. 18, si devono osservare le seguenti
disposizioni:
a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15
metri, salvo particolari esigenze, nel qual casa le estremita'
superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
b) le scale in opera, lunghe piu' di 8 metri devono essere munite
di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne
effettua lo spostamento laterale;
d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona devo esercitare
da terra una continua vigilanza della scala.