Art. 100.
                              (Censura)

  La   censura   e'   inflitta  dal  capo  dell'ufficio  che  secondo
l'ordinamento  dell'amministrazione  centrale  o delle circoscrizioni
periferiche e' preposto ad un ramo della amministrazione.
  Salvo  quanto  previsto  dall'art. 123 per i direttori generali, al
capo  del  servizio  o  dell'ufficio centrale ed al capo dell'ufficio
periferico  che  dipendono  direttamente  dall'autorita'  centrale la
sanzione e' inflitta dal ministro.