Art. 42. I piani illustrativi dei programmi devono contenere i riferimenti ai piani topografici e di ventilazione presentati al Distretto minerario e rappresentare la configurazione topografica del sotterraneo conseguente alla esecuzione dei lavori e delle coltivazioni progettate. Essi devono altresi' indicare le vie sotterranee, comprese quelle di comunicazione con la superficie, e i circuiti di areazione principali.