Art. 42. 
 
  I piani illustrativi dei programmi devono contenere  i  riferimenti
ai piani  topografici  e  di  ventilazione  presentati  al  Distretto
minerario  e  rappresentare   la   configurazione   topografica   del
sotterraneo  conseguente  alla  esecuzione   dei   lavori   e   delle
coltivazioni  progettate.  Essi  devono  altresi'  indicare  le   vie
sotterranee, comprese quelle di comunicazione con la superficie, e  i
circuiti di areazione principali.