Art. 43. 
 
  Dalla relazione e dai piani allegati al programma deve risultare: 
    a) la produzione annua prevista; 
    b) gli effettivi massimi di impiego nel sotterraneo, previsti per
il turno piu' numeroso; 
    c) le misure preventive contro gli incendi ed il piano  di  lotta
per combatterli; 
    d) l'organizzazione dei vari mezzi e servizi della miniera per la
ventilazione, i trasporti, la circolazione del personale e  l'impiego
degli esplosivi. 
  La presentazione al Distretto minerario dei suddetti programmi deve
essere effettuata non oltre il  mese  di  settembre  che  precede  il
periodo cui il programma si riferisce. 
  I programmi relativi alla difesa  antincendi  sono  comunicati  dal
Distretto minerario  al  comando  del  Corpo  dei  vigili  del  fuoco
competente per territorio. 
  Entro il successivo mese  di  dicembre  l'ingegnere  capo  segnala,
quando occorra, le deficienze di sicurezza riscontrate nei  programmi
ed invita ad apportarvi le modifiche opportune assegnando un  termine
non superiore a due mesi. 
  Qualora l'ingegnere capo non ravvisi inconvenienti per la sicurezza
dalla  realizzazione  dei  progranimi  di  lavoro  esibiti,  ne   da'
comunicazione entro lo stesso termine. 
  Trascorso il termine assegnato ogni ulteriore modifica  di  rilievo
al programma deve  essere  comunicata  un  mese  prima  al  Distretto
minerario. 
  L'ingegnere capo puo', nel termine previsto dal  comma  precedente,
vietare tali modifiche, ove lo  giudichi  necessario  ai  fini  della
sicurezza. 
  I programmi di che trattasi sono impegnativi per l'attuazione delle
misure, delle opere, dei lavori e per l'organizzazione dei servizi di
sicurezza.