Art. 43. Dalla relazione e dai piani allegati al programma deve risultare: a) la produzione annua prevista; b) gli effettivi massimi di impiego nel sotterraneo, previsti per il turno piu' numeroso; c) le misure preventive contro gli incendi ed il piano di lotta per combatterli; d) l'organizzazione dei vari mezzi e servizi della miniera per la ventilazione, i trasporti, la circolazione del personale e l'impiego degli esplosivi. La presentazione al Distretto minerario dei suddetti programmi deve essere effettuata non oltre il mese di settembre che precede il periodo cui il programma si riferisce. I programmi relativi alla difesa antincendi sono comunicati dal Distretto minerario al comando del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio. Entro il successivo mese di dicembre l'ingegnere capo segnala, quando occorra, le deficienze di sicurezza riscontrate nei programmi ed invita ad apportarvi le modifiche opportune assegnando un termine non superiore a due mesi. Qualora l'ingegnere capo non ravvisi inconvenienti per la sicurezza dalla realizzazione dei progranimi di lavoro esibiti, ne da' comunicazione entro lo stesso termine. Trascorso il termine assegnato ogni ulteriore modifica di rilievo al programma deve essere comunicata un mese prima al Distretto minerario. L'ingegnere capo puo', nel termine previsto dal comma precedente, vietare tali modifiche, ove lo giudichi necessario ai fini della sicurezza. I programmi di che trattasi sono impegnativi per l'attuazione delle misure, delle opere, dei lavori e per l'organizzazione dei servizi di sicurezza.