Art. 60.

  Il  cappellano  militare  in  congedo  puo'  essere  sospeso  dalle
funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.
  La   sospensione   dalle   funzioni   del   grado  precauzionale  e
disciplinare  e'  regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili,
stabilite per la sospensione dall'impiego dagli articoli 44 e 45.
  La  condanna a pena detentiva per tempo non inferiore ad un mese ha
per   effetto   la  sospensione  dalle  funzioni  del  grado  durante
l'espiazione della pena.