Art. 61.

  Il  numero  massimo  dei cappellani militari di complemento o della
riserva  da  chiamare in servizio temporaneo sia in tempo di pace che
in   tempo  di  guerra,  per  le  esigenze  delle  Forze  armate,  e'
determinato,  al principio di ogni anno, con decreto del Ministro per
la  difesa  di  concerto  con  il Ministro per il tesoro, su proposta
dell'Ordinario militare.
  Tale  numero  puo'  essere aumentato durante il corso dell'anno, in
dipendenza  di  nuove  esigenze,  con  decreto  adottato  a norma del
precedente comma.