Art. 92.
  Norme particolari per gli arruolati che si trovano nelle condizioni
  previste per ottenere l'eventuale dispensa dal compiere la ferma di
         leva nei casi indicali nel primo comma dell'art. 91.

    L'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva
  ai  sensi  del primo comma dell'art. 91 e' consentita quando nessun
  fratello vivente dell'iscritto, di eta' inferiore ai quaranta anni,
  abbia  finito  di  benefici  di riduzione o dispensa dalla ferma di
  leva.
    Se  le  condizioni  di  cui  al  numero  3  dell'art. 91 si siano
  verificate  dopo  la prestazione del servizio militare da panie del
  primogenito,  il  titolo all'eventuale dispensa spetta al primo dei
  fratelli che concorre alla leva.
    Ai  fini  del  riconoscimento  del  titolo  di  cui  al n. 4) del
  precedente  art.  91,  i  figli  che non abbiano potuto ultimare la
  ferma  di  leva  perche'  dichiarati  non  idonei al servizio, sono
  considerati  come se avessero soddisfatto gli obblighi del servizio
  militare.