Art. 92.
Norme particolari per gli arruolati che si trovano nelle condizioni
previste per ottenere l'eventuale dispensa dal compiere la ferma di
leva nei casi indicali nel primo comma dell'art. 91.
L'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva
ai sensi del primo comma dell'art. 91 e' consentita quando nessun
fratello vivente dell'iscritto, di eta' inferiore ai quaranta anni,
abbia finito di benefici di riduzione o dispensa dalla ferma di
leva.
Se le condizioni di cui al numero 3 dell'art. 91 si siano
verificate dopo la prestazione del servizio militare da panie del
primogenito, il titolo all'eventuale dispensa spetta al primo dei
fratelli che concorre alla leva.
Ai fini del riconoscimento del titolo di cui al n. 4) del
precedente art. 91, i figli che non abbiano potuto ultimare la
ferma di leva perche' dichiarati non idonei al servizio, sono
considerati come se avessero soddisfatto gli obblighi del servizio
militare.