Art. 93.
Persone da considerarsi inesistenti in famiglia
Allo scopo di costituire titolo all'eventuale ammissione alla
dispensa dal compiere la ferina di leva nei casi previsti dal
precedente art. 91 debbono considerarsi non esistenti in famiglia:
1) gli affetti da imperfezioni o deformita' fisiche ascrivibili
alla prima e alla seconda categoria di pensione, di cui alla legge 10
agosto 1950, n. 648;
2) coloro che, per sopraggiunte infermita' permanenti o
insanabili, abbiano dovuto abbandonare la loro abituale attivita'
lavorativa e non si siano potuti dedicare ad altra proficua
attivita';
3) gli irreperibili dei quali non si siano avute notizie da
almeno tre anni dopo la partenza o scomparsa dall'ultimo luogo di
residenza, purche' cio' risulti debitamente comprovato da atto
notorio giudiziale e da idonea dichiarazione rilasciata dall'Arnia
dei carabinieri, e, per i residenti all'estero, da apposita
dichiarazione rilasciata dalla competente e autorita' diplomatica o
consolare;
4) i religiosi che abbiano pronunciato voti, per i quali non
possono provvedere al mantenimento della famiglia di origine;
5) il genitore che abbia abbandonato il tetto coniugale senza
piu' provvedere da almeno cinque anni al mantenimento dei propri
figli, purche' cio' risulti documentato da atto notorio giudiziale e
da apposita dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri;
6) i detenuti per espiazione di una pena detentiva non inferiore
ad anni cinque, a condizione che la pena stessa non venga a scadere
nel periodo in cui l'iscritto dovrebbe compiere la, ferma di leva; in
tal caso, l'iscritto stesso dovra' essere avviato alle armi con la
prima chiamata che avra' luogo dopo che il detenuto sia stato dimesso
dal carcere.