Art. 93.
           Persone da considerarsi inesistenti in famiglia

  Allo  scopo  di  costituire  titolo  all'eventuale  ammissione alla
dispensa  dal  compiere  la  ferina  di  leva  nei  casi previsti dal
precedente art. 91 debbono considerarsi non esistenti in famiglia:
    1)  gli  affetti da imperfezioni o deformita' fisiche ascrivibili
alla prima e alla seconda categoria di pensione, di cui alla legge 10
agosto 1950, n. 648;
    2)   coloro   che,   per  sopraggiunte  infermita'  permanenti  o
insanabili,  abbiano  dovuto  abbandonare  la loro abituale attivita'
lavorativa   e  non  si  siano  potuti  dedicare  ad  altra  proficua
attivita';
    3)  gli  irreperibili  dei  quali  non  si siano avute notizie da
almeno  tre  anni  dopo  la partenza o scomparsa dall'ultimo luogo di
residenza,  purche'  cio'  risulti  debitamente  comprovato  da  atto
notorio  giudiziale  e  da idonea dichiarazione rilasciata dall'Arnia
dei   carabinieri,   e,  per  i  residenti  all'estero,  da  apposita
dichiarazione  rilasciata  dalla competente e autorita' diplomatica o
consolare;
    4)  i  religiosi  che  abbiano  pronunciato voti, per i quali non
possono provvedere al mantenimento della famiglia di origine;
    5)  il  genitore  che  abbia abbandonato il tetto coniugale senza
piu'  provvedere  da  almeno  cinque  anni al mantenimento dei propri
figli,  purche' cio' risulti documentato da atto notorio giudiziale e
da apposita dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri;
    6)  i detenuti per espiazione di una pena detentiva non inferiore
ad  anni  cinque, a condizione che la pena stessa non venga a scadere
nel periodo in cui l'iscritto dovrebbe compiere la, ferma di leva; in
tal  caso,  l'iscritto  stesso dovra' essere avviato alle armi con la
prima chiamata che avra' luogo dopo che il detenuto sia stato dimesso
dal carcere.