Art. 104.
  (Modificazioni e integrazioni della legge 26 marzo 1958, n. 425)

  Alla  legge  26  marzo  1958,  n.  425,  sono apportate le seguenti
modificazioni ed integrazioni.
  Art. 1, penultimo comma. - E' sostituito dal seguente:
  "Il  personale  dell'esercizio  e'  ripartito in sedici gruppi come
risulta dalle tabelle annesse (allegato 3)".
  Art. 9, comma primo. - E' sostituito dal seguente:
  "I  posti  annualmente  disponibili nelle qualifiche di applicato e
commesso  non possono essere messi a concorso quando vi sia personale
esecutivo dell'esercizio di qualifica corrispondente o immediatamente
superiore,   che  sia  stato  dichiarato  fisicamente  inidoneo  alle
mansioni della qualifica di appartenenza"
  Art. 10, comma terzo. - Sono soppresse le parole:
  "nonche' nella qualifica di interprete".
  Art.  29.  - E' sostituito dal seguente: "Art. 29 (Attribuzioni del
personale  esecutivo  degli  uffici).  - Il personale esecutivo degli
uffici   disimpegna   mansioni   di   archivio   di   protocollo,  di
registrazione  e  di  copia,  anche  con  utilizzazione  di macchine,
nonche'  quelle  ausiliarie delle professioni sanitarie e di aiuto al
personale  di  concetto  per  la collaborazione contabile, tecnica ed
amministrativa,   adeguate   al   grado   di  cultura  richiesto  per
l'ammissione  in impiego, nei limiti e secondo i compiti previsti dai
regolamenti ferroviari".
  Art. 30, comma terzo. - E' soppresso.
  Art. 63, comma settimo. - Sono soppresse le parole:
  "e i capi telegrafisti".
  Art.  67,  commi  primo  e  secondo.  -  Le  parole  "capo stazione
superiore" sono sostituite dalle seguenti:
  "capo stazione sovrintendente".
  Comma terzo. - Sono soppresse le parole: "capo stazione superiore".
Art. 72. - E' sostituito dal seguente:
  "Art.  72  (Sistemi di avanzamento). - Le promozioni entro i limiti
dei  posti  disponibili  nella  qualifica  cui si deve accedere ed in
quelle  ad  essa  superiori  sono  conferite  a  scelta,  per  merito
comparativo,  per  merito  assoluto  o  mediante  concorso per esami,
secondo  le  indicazioni  contenute  nella  tabella annessa (allegato
12)".
  Art. 78, comma sesto, modificato dall'art. 22 della legge 27 luglio
1967,  n.  668.  - Le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
"b)  per  il  personale  degli  uffici, una qualifica non inferiore a
quella di segretario o equiparata; c) per il personale dell'esercizio
una qualifica non inferiore a quella di capo stazione o equiparata".
  Art.  126,  comma  quarto,  modificato  dall'art. 24 della legge 27
luglio  1967,  n.  668.  -  Le  lettere b) e c) sono sostituite dalle
seguenti:  "b)  per  il  personale  degli  uffici,  una qualifica non
inferiore   a   segretario   ed   equiparata;  c)  per  il  personale
dell'esercizio,  una  qualifica  non  inferiore  a  capo  stazione od
equiparata".
  Art.  156,  comma  quarto,  lettera a). - Sono soppresse le parole:
"capo stazione superiore".
  Comma  sesto,  lettera  a). - Sono soppresse le parole: "segretario
superiore e capo stazione superiore".
  Art. 168, comma primo. - E' sostituito dal seguente:
  "All'atto  del collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' o
di  servizio,  puo'  essere  conferito  il titolo ufficiale onorifico
della  qualifica  immediatamente superiore al personale direttivo, al
personale  di concetto degli uffici e ai dirigenti dell'esercizio che
siano  ritenuti  meritevoli  in  base  ai  criteri ed alle condizioni
previste nell'art. 73".