Art. 104. (Modificazioni e integrazioni della legge 26 marzo 1958, n. 425) Alla legge 26 marzo 1958, n. 425, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni. Art. 1, penultimo comma. - E' sostituito dal seguente: "Il personale dell'esercizio e' ripartito in sedici gruppi come risulta dalle tabelle annesse (allegato 3)". Art. 9, comma primo. - E' sostituito dal seguente: "I posti annualmente disponibili nelle qualifiche di applicato e commesso non possono essere messi a concorso quando vi sia personale esecutivo dell'esercizio di qualifica corrispondente o immediatamente superiore, che sia stato dichiarato fisicamente inidoneo alle mansioni della qualifica di appartenenza" Art. 10, comma terzo. - Sono soppresse le parole: "nonche' nella qualifica di interprete". Art. 29. - E' sostituito dal seguente: "Art. 29 (Attribuzioni del personale esecutivo degli uffici). - Il personale esecutivo degli uffici disimpegna mansioni di archivio di protocollo, di registrazione e di copia, anche con utilizzazione di macchine, nonche' quelle ausiliarie delle professioni sanitarie e di aiuto al personale di concetto per la collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa, adeguate al grado di cultura richiesto per l'ammissione in impiego, nei limiti e secondo i compiti previsti dai regolamenti ferroviari". Art. 30, comma terzo. - E' soppresso. Art. 63, comma settimo. - Sono soppresse le parole: "e i capi telegrafisti". Art. 67, commi primo e secondo. - Le parole "capo stazione superiore" sono sostituite dalle seguenti: "capo stazione sovrintendente". Comma terzo. - Sono soppresse le parole: "capo stazione superiore". Art. 72. - E' sostituito dal seguente: "Art. 72 (Sistemi di avanzamento). - Le promozioni entro i limiti dei posti disponibili nella qualifica cui si deve accedere ed in quelle ad essa superiori sono conferite a scelta, per merito comparativo, per merito assoluto o mediante concorso per esami, secondo le indicazioni contenute nella tabella annessa (allegato 12)". Art. 78, comma sesto, modificato dall'art. 22 della legge 27 luglio 1967, n. 668. - Le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "b) per il personale degli uffici, una qualifica non inferiore a quella di segretario o equiparata; c) per il personale dell'esercizio una qualifica non inferiore a quella di capo stazione o equiparata". Art. 126, comma quarto, modificato dall'art. 24 della legge 27 luglio 1967, n. 668. - Le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "b) per il personale degli uffici, una qualifica non inferiore a segretario ed equiparata; c) per il personale dell'esercizio, una qualifica non inferiore a capo stazione od equiparata". Art. 156, comma quarto, lettera a). - Sono soppresse le parole: "capo stazione superiore". Comma sesto, lettera a). - Sono soppresse le parole: "segretario superiore e capo stazione superiore". Art. 168, comma primo. - E' sostituito dal seguente: "All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' o di servizio, puo' essere conferito il titolo ufficiale onorifico della qualifica immediatamente superiore al personale direttivo, al personale di concetto degli uffici e ai dirigenti dell'esercizio che siano ritenuti meritevoli in base ai criteri ed alle condizioni previste nell'art. 73".