Art. 107. (Norme particolari) Le disposizioni di cui agli articoli 21, 27, 36, 37, 41 e 42 della presente legge non si applicano al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 15, secondo comma, e 18 della legge 8 dicembre 1961, n. 1265.