Art. 109.
                 (Variazione delle piante organiche)

  Restano  ferme  le  disposizioni di cui all'art. 175 della legge 26
marzo 1958, n. 425, all'art. 27 della legge 27 luglio 1967, n. 668, e
agli  articoli  2  e  3  della  legge  29  dicembre  1969,  n.  1041,
concernenti variazioni alle piante organiche.
  I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della legge 19
ottobre  1959,  n.  928,  sono  riassorbiti  in  occasione di aumenti
conseguenti a variazioni di organico.