Art. 109. (Variazione delle piante organiche) Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, all'art. 27 della legge 27 luglio 1967, n. 668, e agli articoli 2 e 3 della legge 29 dicembre 1969, n. 1041, concernenti variazioni alle piante organiche. I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928, sono riassorbiti in occasione di aumenti conseguenti a variazioni di organico.