Art. 110.
                      (Norme di inquadramento)

  Il  personale  delle  carriere  di  concetto  degli  uffici e delle
carriere dei dirigenti dell'esercizio che, anteriormente alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  rivestiva  una qualifica
corrispondente  all'ex coefficiente 402 e' inquadrato nella qualifica
terminale del rispettivo ruolo con effetti giuridici ed economici dal
1  luglio  1970  per  coloro che alla data stessa rivestivano gia' la
qualifica,  o  dalla  data  della  promozione  per  coloro  che hanno
conseguito successivamente la qualifica stessa.
  Al  personale di cui al precedente comma e riconosciuta nella nuova
qualifica di inquadramento, se piu' favorevole, l'anzianita' maturata
nella qualifica di provenienza ridotta di tre anni.
  Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano con effetto
dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto agli ufficiali
delle  navi  traghetto che anteriormente alla data stessa rivestivano
la   qualifica   di   comandante  o  di  direttore  di  macchina  (ex
coefficiente 357).