Art. 110. (Norme di inquadramento) Il personale delle carriere di concetto degli uffici e delle carriere dei dirigenti dell'esercizio che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestiva una qualifica corrispondente all'ex coefficiente 402 e' inquadrato nella qualifica terminale del rispettivo ruolo con effetti giuridici ed economici dal 1 luglio 1970 per coloro che alla data stessa rivestivano gia' la qualifica, o dalla data della promozione per coloro che hanno conseguito successivamente la qualifica stessa. Al personale di cui al precedente comma e riconosciuta nella nuova qualifica di inquadramento, se piu' favorevole, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ridotta di tre anni. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli ufficiali delle navi traghetto che anteriormente alla data stessa rivestivano la qualifica di comandante o di direttore di macchina (ex coefficiente 357).