Art. 111. (Disposizioni transitorie) Le anzianita' minime di servizio previste per la promozione alle qualifiche di ispettore capo, di segretario superiore di la classe ed equiparate, di capo stazione sovrintendente ed equiparate, sono ridotte a tre anni per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono rispettivamente la qualifica di ispettore principale, di segretario superiore ed equiparate, di capo stazione superiore ed equiparate. Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di ispettore di 1ª classe sara' ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a ispettore capo al compimento di sette anni nella carriera direttiva. Agli scrutini di avanzamento alle qualifiche di comandante e di direttore di macchina per l'anno 1971 e' ammesso il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste rispettivamente la qualifica di ufficiale navale di 1ª classe e di ufficiale macchinista di 1ª classe con almeno tre anni di anzianita' nella qualifica. Agli scrutini d'avanzamento a comandante ed a direttore di macchina dei successivi quattro anni sono ammessi rispettivamente i primi ufficiali navali ed i primi ufficiali di macchina a prescindere dall'anzianita' nella qualifica. Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di revisore principale o di revisore capo e' ammesso allo scrutinio d'avanzamento per merito comparativo a revisore superiore al compimento di sette anni complessivi di servizio nella carriera di concetto degli uffici e dei dirigenti d'esercizio. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e' ammesso al passaggio alla qualifica di ispettore principale mediante concorso interno, nel limite dei posti di cui alla nota 3 posta in calce al quadro 6 degli avanzamenti, allorche' risulti rivestito della qualifica di segretario superiore ed equiparata, di capo stazione superiore ed equiparata. Ai fini dell'ammissione al concorso di cui al precedente comma e' richiesta l'anzianita' minima di 13 anni nella carriera del personale di concetto degli uffici o di quella dei dirigenti dell'esercizio ovvero complessivamente in entrambe le carriere. Il personale rivestito alla data di entrata in vigore del presente decreto di una delle qualifiche del personale di concetto degli uffici o dei dirigenti dell'esercizio e ammesso al passaggio alla qualifica di Ispettore mediante concorso interno, nel limite dei posti di cui alla nota 3 posta in calce al quadro 6 degli avanzamenti, allorche' risulti in possesso dell'anzianita' di almeno nove anni in una delle predette carriere ovvero complessivamente in entrambe. L'anzianita' minima di servizio per l'ammissione al concorso interno per motorista e' ridotta a tre anni per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di carbonaio. I posti disponibili nella qualifica di capo treno sono conferiti, nel limite del sessanta per cento, per merito comparativo al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di conduttore ed e' abilitato alla dirigenza convogli. Il personale proveniente dalla soppressa qualifica di interprete superiore concorre all'avanzamento a capo gestione sovrintendente se in possesso della idoneita' alla dirigenza impianti. Si prescinde da detto requisito per gli avanzamenti per l'anno 1971. Parimenti si prescinde dal possesso della prescritta idoneita' per l'avanzamento a capo gestione superiore, per l'anno 1971, nei confronti del personale proveniente dalle soppresse qualifiche di interprete principale e di interprete di 1ª classe. Il personale della soppressa qualifica di frenatore potra' essere inquadrato nella qualifica di assistente viaggiante a condizione che consegua la prescritta abilitazione entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. In caso contrario sara' inquadrato nella qualifica di ausiliario viaggiante. Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercita le mansioni di tecnico di radiologia viene inquadrato, nei limiti dei posti disponibili, previo parere favorevole, del consiglio di amministrazione, nel ruolo dei tecnici di radiologia; gli interessati conservano nel nuovo ruolo l'anzianita' della carriera esecutiva degli uffici di cui risultino in possesso. L'attuale ruolo degli infermieri e' trasformato ad esaurimento, il relativo personale conserva ad personam le qualifiche in atto rivestite ed e' ammesso a concorrere, nei limiti dei posti disponibili, nella qualifica di infermiere appartenente alla carriera esecutiva mediante concorso per esami e per titoli. Il personale che, entro i 12 mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato utilizzato alla guida di automezzi per almeno novanta giornate di effettivo servizio, concorre, nei limiti dei posti disponibili, su domanda da prodursi entro trenta giorni all'inquadramento nella qualifica di autista. L'inquadramento avverra' secondo l'ordine di graduatoria formulata sulla base delle giornate di utilizzazione nell'ultimo biennio. Il personale gia' rivestito di una delle soppresse qualifiche ad personam conserva, ai fini dell'avanzamento, il trattamento giuridico previsto dalle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'anzianita' minima prescritta per l'ammissione agli scrutini di avanzamento a commesso capo e' ridotta a sette, anni per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'anzianita' minima prescritta per l'ammissione agli scrutini d'avanzamento ad assistente capo di stazione e' ridotta a cinque per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quattro per il personale pervenuto dalla qualifica di assuntore a quella di assistente di stazione mediante concorso interno. Per coloro che all'entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora conseguito l'avanzamento o i cambi di qualifica ammessi da speciali norme legislative e regolamentari e tuttora in corso di attuazione o da concorsi interni gia' autorizzati ancora in via di svolgimento o da svolgere, i relativi provvedimenti sono da deliberarsi nelle preesistenti qualifiche in base alle quali si opera l'equiparazione di cui al precedente art. 106.