Art. 145.
            (Dichiarazione dei servizi e documentazione)

  Il  dipendente  statale  all'atto  dell'assunzione  in  servizio e'
tenuto  a  dichiarare  per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di
ruolo  prestati  in  precedenza  allo  Stato,  compreso  il  servizio
militare  o  ad altri enti pubblici, nonche' i periodi di studio e di
pratica   ed   esercizio   professionali   di  cui  all'art.  13.  La
dichiarazione deve essere resa anche se negativa.
  Il  provvedimento  che  dispone  la  nomina  a posto di ruolo negli
impieghi  statali  deve  contenere  l'attestazione  che il dipendente
abbia  reso  la  dichiarazione  di  cui  al comma precedente; per gli
insegnanti  l'attestazione  e'  fatta  nel  provvedimento di nomina a
ordinario.
  Sono  ammesse  dichiarazioni  integrative nel termine perentorio di
due  anni  dalla  data  della  dichiarazione  originaria;  in caso di
decesso  del  dipendente,  la  dichiarazione  originaria  puo' essere
integrata dagli aventi causa.
  Il  dipendente,  inoltre, e' tenuto a dichiarare i dati relativi al
suo stato di famiglia nonche' le successive variazioni.
  La  documentazione  relativa  alle  dichiarazioni  di  cui ai commi
precedenti,  ove  non  sia  prodotta  dall'interessato,  e' acquisita
d'ufficio.
  I  servizi e i periodi non dichiarati ai sensi dei commi precedenti
non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza.