Art. 146. 
                 (Trasmissione della dichiarazione) 
 
  Il capo dell'ufficio presso il quale il dipendente  statale  assume
servizio, ricevuta la  dichiarazione  prevista  dall'art.  145  e  la
documentazione eventualmente prodotta dall'interessato, trasmette gli
atti  all'ufficio  competente  a  liquidare  il  trattamento  normale
diretto;  quest'ultimo  ufficio  acquisisce  la  documentazione   non
prodotta dall'interessato.