Art. 147.
              (Servizi e periodi computabili a domanda)

  Il  dipendente  statale  che  abbia da far valere servizi o periodi
computabili  a  domanda,  con  o  senza  riscatto, puo' presentare la
domanda contestualmente alla dichiarazione di cui all'art. 145 oppure
successivamente,  ma  almeno  due  anni  prima del raggiungimento del
limite  di  eta'  previsto  per  la  cessazione dal servizio, pena la
decadenza.
  Qualora  la  cessazione  dal  servizio  abbia  luogo  prima che sia
scaduto  il  termine  di  cui  al primo comma, la domanda deve essere
presentata,   a   pena  di  decadenza,  entro  novanta  giorni  dalla
comunicazione del provvedimento di cessazione.
  Nel  caso  di  decesso in servizio del dipendente, anche se incorso
nella  decadenza  di  cui  al  primo  comma,  l'ufficio  competente a
liquidare  la  pensione  interpella,  circa  il computo dei servizi e
periodi  suddetti,  gli  aventi  causa,  i  quali  possono presentare
domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione
dell'invito dell'ufficio.